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La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare del 22.05.2018 n°18, ha reso noto che le amministrazioni centrali e locali hanno tempo dal 21 al 31 maggio per l’invio (mediante l’utilizzo dell’applicativo SICO) dei dati riguardanti la consistenza del personale (età, anzianità, caratteristiche e retribuzioni) e le relative spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche. Il successivo comunicato ha spostato i termini al 25 giugno prossimo per adeguamento alla decretazione Madia. Istruzioni_per_la_rilevazione_del_Conto_Annuale_2017 Circolare 22/05/2018, n. 18 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Il conto annuale 2017-rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Circolare 22 maggio 2018, n. 18 Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, effettua una serie di rilevazioni relative al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. La presente circolare, emanata d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali, reca le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2017 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare: – alla Corte dei conti di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall’articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo; – al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; – al Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; – ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n. 165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale patrimonio conoscitivo costituisce il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore. L’invio dei dati relativi all’anno 2017 avviene in una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2016. Il piano triennale dei fabbisogni L’articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale redatte secondo le linee di indirizzo che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanerà di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’articolo 6-ter, comma 5 del medesimo decreto legislativo ne prescrive l’acquisizione attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60. Nel sistema informativo SICO è stato implementato un modulo che consente l’invio dei documenti contenenti i suddetti piani. Con l’emanazione delle linee di indirizzo, questa sezione di SICO sarà aggiornata poiché verrà predisposto uno specifico modello attraverso il quale saranno acquisite le informazioni contenute nei rispettivi piani dei fabbisogni. Specifiche istruzioni per l’invio dei documenti sono presenti nella prima sezione delle istruzioni che costituiscono l’allegato alla presente circolare. Termini e modalità di invio dei dati I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni in oggetto siano accentrate, per più Enti, in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine, deve essere inviata un’apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell’invio dei dati, dell’osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi. I termini della rilevazione sono fissati dal 21 maggio al 31 maggio 2018. L’articolo introdotto dall’articolo 9 del d.lgs. n. 90/2016, dispone la sperimentazione per la durata di due esercizi finanziari (consuntivo 2016 e 2017) di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato. Gli indicatori relativi alle caratteristiche del personale delle amministrazioni centrali dello Stato saranno desunti dal Conto annuale. A tal fine si sottolinea l’importanza di rispettare la scadenza per la trasmissione dei dati per la rilevazione dell’anno 2017. Enti del servizio sanitario nazionale I dati acquisiti vengono resi immediatamente disponibili al Ministero della Salute e la certificazione che SICO rilascia sul conto annuale 2017 contempla anche la serie di controlli di copertura e congruenza previsti dal sistema informativo NSIS che effettua la verifica di qualità dei dati di specifico interesse e competenza del Ministero della Salute contenuti nelle tabelle 1A-1B-1C-1D-1F-1G-1SD. In applicazione del decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio 2013, pubblicato sulla GU n. 39 del 15.2.2013, la rilevazione del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e non accreditate viene effettuata tramite SICO. In tal modo, in un unico ambito (SICO) vengono raccolte tutte le informazioni necessarie alle specifiche esigenze di monitoraggio del fattore produttivo personale da parte del Ministero della Salute, cui giornalmente vengono trasmessi i dati. Particolari modalità di invio dei dati Regioni a statuto speciale e Province autonome (ed altre Istituzioni presenti sul territorio) L’acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel rispetto dell’autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale, in relazione all’aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte Costituzionale sentenza n. 359, del 30 luglio 1993). Le Istituzioni presenti sul territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, indicate nel “Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all’invio dei dati”, inviano i dati del Conto annuale con il contratto regionale o provinciale di riferimento e con le medesime procedure d’invio e termini di scadenza previsti per la generalità delle altre Istituzioni. Il riordino operato nel 2016 degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, con la costituzione e l’avvio delle Unioni territoriali intercomunali che eserciteranno in forma associata anche le funzioni relative al personale degli enti, ha reso necessario riprogettare alcune procedure, fra le quali la gestione flussi del Conto annuale. Anche per l’esercizio 2018 (rilevazione anno 2017) sarà disapplicata la precedente procedura regionale per la raccolta dei dati del conto annuale e, pertanto, gli enti dovranno accedere direttamente a SICO per effettuare autonomamente la rilevazione. I dati comunicati dalle Istituzioni verranno successivamente inviati da SICO al sistema informativo della Regione. Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni Lombardia e Piemonte Le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) delle regioni Lombardia e Piemonte inviano i dati del conto annuale ai competenti uffici regionali che provvedono al loro trasferimento in SICO tramite protocollo FTP. Enti di cui all’art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, Autorità Indipendenti e amministrazioni pubbliche censite nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1 comma 3 della legge 196/2009 (lista S13) Nella sezione delle “Istruzioni di carattere generale” è presente un “Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all’invio dei dati”. Una procedura semplificata è prevista per l’invio dei dati (per categoria di personale anziché per singola qualifica) per gli enti indicati in tale quadro sinottico nella parte relativa agli enti di cui all’art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e alle Autorità Indipendenti. Anche le amministrazioni pubbliche che non sono già indicate in altre parti del suddetto quadro (esclusi gli organi costituzionali) ma che sono inserite nell’elenco Istat (lista S13) compilano analoghi schemi semplificati. I termini di scadenza sono quelli indicati per la generalità delle Istituzioni. Modulistica I modelli di rilevazione sono resi disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.HomePageSico.mef.gov.it. Nello stesso sito è possibile consultare la presente Circolare sia in modalità web sia in formato PDF. La rilevazione non va inviata in forma cartacea a nessuna delle Istituzioni coinvolte (Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, Ragionerie territoriali dello Stato, Corte dei conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica, Ministero dell’Interno). Le informazioni acquisite saranno rese tempestivamente disponibili attraverso l’accesso riservato a SICO. Sito Internet Ulteriori informazioni o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso della rilevazione saranno rese note attraverso il sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze www.HomePageSico.mef.gov.it nonché attraverso le Ragionerie territoriali e gli Uffici centrali di bilancio. Nel sito internet è presente anche una sezione dedicata alle risposte sulle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all’invio dei dati. Help Desk Come per le scorse rilevazioni, è assicurata l’assistenza necessaria per la soluzione delle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla rilevazione attraverso un servizio di help desk. Nella sezione “Informazioni operative” sono indicate le modalità operative cui fare riferimento. Responsabile del procedimento amministrativo Ai fini dell’invio dei dati del Conto annuale si considera come responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente/Funzionario preposto all’unità organizzativa individuata dall’ente ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, sarà ritenuto responsabile, l’Organo di rappresentanza dell’Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il responsabile del procedimento, da indicare nella Scheda Informativa 1, è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione. Nel ribadire l’importanza che il Conto annuale assume per l’attività delle amministrazioni e, più in generale, del Governo, si richiama la diretta responsabilità della dirigenza delle Istituzioni in caso di inadempienza. La puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare eviterà l’attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, subito dopo le scadenze dei termini di seguito indicati. Funzioni dell’organo di controllo interno La verifica da parte dell’organo di controllo è successiva all’inserimento dei dati in SICO. Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente), unitamente al responsabile del procedimento amministrativo individuato dall’Istituzione, deve sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma nell’apposito spazio all’interno della stampa dell’intero modello “certificato”. Per il tramite dell’amministrazione, l’Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell’apposito spazio della sezione “Commenti organi di controllo”. Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio. Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione. A tal fine si ricorda che il sistema SICO rilascia la certificazione del conto annuale solo in assenza di squadrature (processo descritto dettagliatamente nella parte relativa alle informazioni operative). In applicazione dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, l’organo di controllo interno individuato al comma 1 del medesimo articolo, vigilerà sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, rubricato “Pubblicazione delle banche dati”, si richiama l’attenzione sull’obbligo di procedere alla pubblicazione del modello certificato del conto annuale secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, e dall’art. 17 del d.lgs. n. 33/2013, come modificati rispettivamente dall’art. 15, comma 1, lett. a), e dall’art. 16, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 97/2016. Revisori dei conti del Ministero dell’economia e delle finanze Considerata la rilevanza del Conto annuale ai fini dell’espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, i Revisori dei conti designati o autorizzati all’incarico dal Ministero dell’economia e delle finanze, interverranno tempestivamente presso gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l’invio delle rilevazioni e la qualità del dati trasmessi. Anche in questo caso, la verifica da parte dell’organo di controllo, è successiva all’invio dei dati nella procedura. In caso di accertamento di situazioni di ritardo negli adempimenti suddetti, i Revisori provvederanno alle necessarie segnalazioni alle competenti strutture di questo Dipartimento (Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato) al fine di poter attivare le prescritte iniziative sanzionatorie. Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali assicureranno ogni possibile collaborazione alle amministrazioni interessate, fornendo il massimo contributo per evitare inadempienze e per assicurare la congruità dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Provvederanno alla “validazione” dei dati inviati secondo specifiche modalità descritte nella informazioni operative e secondo le indicazioni che saranno inviate con successive comunicazioni. Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie – Sanzioni L’articolo 62, del d.lgs. n. 165/2001, prevede, in materia di controllo del costo del lavoro pubblico, la competenza specifica del Commissario del Governo nelle funzioni di rappresentante dello Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all’articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo, la cui azione nei confronti degli enti territoriali si è rivelata particolarmente preziosa nel corso delle precedenti rilevazioni. Tale funzione viene svolta dal Prefetto del capoluogo regionale nell’esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato e dal Commissario di Governo per le Regioni a statuto speciale. Le Ragionerie territoriali dello Stato inviano la comunicazione concernente le Istituzioni territoriali inadempienti, alle date di scadenza riportate, al Prefetto del capoluogo di Regione, il quale solleciterà le Istituzioni territoriali che risultano inadempienti – o che inoltrano dati incompleti od errati – a trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare. La comunicazione va inviata, per conoscenza, anche all’ufficio III dell’IGOP. Gli Uffici centrali di bilancio, provvedono alla medesima comunicazione esclusivamente nei casi di inadempienza di enti pubblici operanti nel territorio, ad eccezione dei Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio, ecc. per i quali si provvede a livello centrale. I medesimi uffici attivano con le modalità, che saranno successivamente comunicate, la procedura sanzionatoria per l’applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, come modificati dall’art. 3, comma 74, della legge 24.12.2007 n. 24.
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