{"id":980,"date":"2018-12-11T11:26:14","date_gmt":"2018-12-11T10:26:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/?p=980"},"modified":"2018-12-11T11:26:14","modified_gmt":"2018-12-11T10:26:14","slug":"chiarimenti-in-tema-di-conferenza-di-servizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/chiarimenti-in-tema-di-conferenza-di-servizi\/","title":{"rendered":"Chiarimenti in tema di conferenza di servizi"},"content":{"rendered":"<p>La Conferenza dei servizi \u00e8 uno strumento fondamentale per l&#8217;accelerazione del procedimento poich\u00e9 consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti.<\/p>\n<p>Il Ministro per la pubblica amministrazione, avv. Giulia Buongiorno, con la circolare sotto riportata, ha dettato le regole in materia di attuazione della Conferenza dei servizi per fornire a tutte le pubbliche amministrazioni indirizzi univoci e di coordinamento.<\/p>\n<p>Due sono le fasi attinenti alla modalit\u00e0 di svolgimento della Conferenza:<\/p>\n<ol>\n<li>una <em>semplificata<\/em>, che si svolge in modalit\u00e0 telematica tramite il semplice scambio informatico di informazioni e di documenti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale, consentendo la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati anche con il ricorso dello strumento del silenzio-assenso;<\/li>\n<li>una <em>simultanea<\/em>, di tipo ordinario ed in modalit\u00e0 sincrona, per le procedure particolarmente complesse o nelle ipotesi in cui la conferenza semplificata non vada a buon fine.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La circolare \u00e8 in corso di registrazione presso la Corte di conti.<\/p>\n<p>L\u2019avv. Buongiorno ribadisce che la conferenza di servizi rappresenta uno snodo fondamentale per l\u2019<strong>accelerazione del\u00a0procedimento<\/strong>.<\/p>\n<p>Infatti, come pi\u00f9 volte rilevato dal Consiglio di Stato, la conferenza di servizi \u201c<em>rappresenta un modulo procedimentale di semplificazione, consente la valutazione complessiva e\u00a0sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell\u2019Amministrazione procedente (portatrice\u00a0del c. d interesse pubblico primario) sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte\u00a0(portatrici dei cd interessi pubblici secondari).\u201d<\/em><\/p>\n<p>La conferenza di servizi, dunque, non costituisce solo un \u201cmomento\u201d di semplificazione\u00a0dell\u2018azione amministrativa (come indicato dal capo IV della L. n. 24\/1990) ma anche e soprattutto\u00a0un momento di <strong>migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione<\/strong>, attraverso\u00a0una pi\u00f9 completa ed approfondita <strong>valutazione degli interessi pubblici (e privati)<\/strong> coinvolti, a tal fine\u00a0giovandosi dell\u2018esame dialogico e sincronico degli stessi.<\/p>\n<p>In altre parole, la valutazione tipica dell\u2018esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio\u00a0dell\u2019esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici di modo che la stessa, ove avvenga in\u00a0difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perch\u00e9 viziata da eccesso di\u00a0potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustivit\u00e0 della motivazione.<\/p>\n<p>Il Ministero pertanto ricorda che \u201c<em>Semplificare significa anche cambiare i comportamenti quotidiani delle Amministrazioni,\u00a0l\u2019organizzazione, le modalit\u00e0 di cooperazione, promuovere l\u2019uso delle tecnologie e l\u2019utilizzazione delle piattaforme telematiche\u201d<\/em><\/p>\n<p>Allegate alla circolare vi sono quattro schede riepilogative:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>SCHEDA 1<\/strong> \u2013 tipologie di conferenza dei servizi<\/li>\n<li><strong>SCHEDA 2<\/strong> \u2013 conferenza semplificata<\/li>\n<li><strong>SCHEDA 3<\/strong> \u2013 conferenza simultanea<\/li>\n<li><strong>SCHEDA 4<\/strong> \u2013 effetti del dissenso e rimedi in opposizione<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Circolare 03\/12\/2018, n. 4 &#8211; Ministero per la Pubblica amministrazione<\/p>\n<p><strong>Chiarimenti in materia di attuazione della conferenza di servizi<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In relazione alle numerose segnalazioni pervenute, al fine di fornire indirizzi univoci e di coordinamento in materia di conferenza di servizi, \u00e8 adottata la presente circolare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La conferenza di servizi rappresenta uno snodo fondamentale per l\u2019accelerazione del procedimento. Infatti, come pi\u00f9 volte rilevato dal Consiglio di Stato, la conferenza di servizi, \u201crappresentando un modulo procedimentale di semplificazione, consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell&#8217;Amministrazione procedente (portatrice del c.d. interesse pubblico primario) sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte (portatrici dei cd. interessi pubblici secondari).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La conferenza di servizi, dunque, non costituisce solo un &#8220;momento&#8221; di semplificazione dell&#8217;azione amministrativa (come indicato dal capo IV della L. n. 241 del 1990) ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una pi\u00f9 completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell&#8217;esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica dell&#8217;esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell&#8217;esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perch\u00e9 viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustivit\u00e0 della motivazione\u201d (Consiglio di Stato IV, Sent., 1 dicembre 2016, n. 5044).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel corso dei venticinque anni trascorsi dall\u2019approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 14 a 14-quinquies), l\u2019istituto ha subito molteplici interventi di modifica [1] che \u2013 a diverso titolo e con diverse modalit\u00e0 &#8211; hanno inciso sull\u2019operativit\u00e0 dell\u2019istituto nel tentativo di conservarne e valorizzarne la potenzialit\u00e0 semplificatoria e acceleratoria che lo caratterizza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Allo stato attuale, la disciplina della conferenza di servizi si snoda su cinque principali aspetti qualificanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il primo attiene alla modalit\u00e0 di svolgimento della conferenza che viene distinta in due fasi: una \u201csemplificata\u201d, che \u00e8 il modello ordinario e una \u201csimultanea\u201d, che \u00e8 la modalit\u00e0 eccezionale. La prima si svolge in modalit\u00e0 telematica \u201casincrona\u201d, ossia tramite il semplice scambio informatico di informazioni e di documenti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale. Lo svolgimento della conferenza con tali modalit\u00e0 rappresenta uno strumento di accelerazione procedimentale in quanto consente la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati anche con il ricorso allo strumento del silenzio-assenso (art. 14-bis). Con questa modalit\u00e0 semplificata si devono concludere la maggior parte delle conferenze di servizi tranne nell\u2019ipotesi in cui siano emersi dissensi espressi ritenuti insuperabili. In tal caso, ossia nell\u2019ipotesi in cui la conferenza semplificata non vada a buon fine, e per le procedure particolarmente complesse, si ricorre alla conferenza ordinaria in modalit\u00e0 sincrona che pertanto diviene una fase meramente residuale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il secondo aspetto riguarda le regole decisionali della conferenza \u201csimultanea\u201d. Si prevede, infatti, che la decisione sia assunta dall\u2019amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse da rappresentanti unici delle amministrazioni statali, periferiche e di tutti gli enti e organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo (art. 14-ter). Si riduce in tal modo il numero di interlocutori abilitati, in sede di conferenza, ad esprimere un dissenso, considerato anche che il contrasto pu\u00f2 intervenire solo fra livelli di governo diversi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il terzo aspetto riguarda le disposizioni atte a garantire la chiusura certa dei lavori della conferenza di servizi attraverso il rafforzamento del principio del silenzio-assenso. L\u2019art. 14-bis, comma 4, l. n. 241 del 1990, infatti, stabilisce espressamente la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministrazione competente rimasta inerte. In tal modo si introduce un meccanismo di semplificazione che consente di decidere anche in caso di mancata manifestazione espressa di una delle Amministrazioni partecipanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il quarto aspetto incide sul piano decisionale consentendo la conclusione del procedimento anche quando vi sono amministrazioni portatrici di interessi sensibili che hanno espresso un dissenso. L\u2019art. 14-quater prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisca ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Ai sensi dell\u2019art. 14-quinques, l\u2019efficacia della determinazione conclusiva resta sospesa per 10 giorni durante i quali le amministrazioni dissenzienti \u2013 e che abbiano una posizione \u201cqualificata\u201d \u2013 possono eventualmente esperire un rimedio oppositivo. Trascorsi 10 giorni senza che sia esercitata opposizione, la decisione della conferenza diventa definitivamente efficace. In questo modo, \u00e8 rimesso in capo alle amministrazioni dissenzienti l\u2019onere di avviare una procedura per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti in conferenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il quinto aspetto, infine, attiene alla previsione di un procedimento unico di opposizione delle amministrazioni dissenzienti qualificate con deliberazione finale del Consiglio dei Ministri. La procedura mira, in primo luogo, alla composizione dei vari interessi coinvolti; solo in caso di esito negativo delle stesse la questione \u00e8 rimessa al Consiglio dei ministri (art. 14-quinquies). Si ritiene che anche questo meccanismo rappresenti un significativo elemento di semplificazione in quanto mira ad una soluzione definitiva delle questioni involte nei lavori della Conferenza per il tramite del massimo organo collegiale che riunisce i vertici delle Amministrazioni statali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Considerato che la disciplina generale si applica potenzialmente ad una serie infinita di casistiche differenti, diventa particolarmente rilevante \u2013 come sottolineato anche dal Consiglio di Stato (Cons. St., Comm. Spec. 7 aprile 2016, n. 890) \u2013 porre attenzione al momento dell\u2019implementazione della disciplina.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Semplificare, infatti, significa anche cambiare i comportamenti quotidiani delle Amministrazioni, l\u2019organizzazione, le modalit\u00e0 di cooperazione, promuovere l\u2019uso delle tecnologie e l\u2019utilizzazione delle piattaforme telematiche. In questa prospettiva \u00e8 particolarmente rilevante l\u2019impegno condiviso tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per il sostegno all\u2019attuazione delle nuove disposizioni, per sensibilizzare il personale delle amministrazioni e monitorarne l\u2019applicazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il 28 luglio 2016, \u00e8 stato attivato presso l\u2019Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica un help-desk in collaborazione con le Regioni, gli Enti Locali e le associazioni imprenditoriali, per raccogliere le segnalazioni e orientare il personale delle Amministrazioni, i cittadini, le imprese e le loro associazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il ruolo dell\u2019help-desk risulta particolarmente rilevante per la concreta e corretta implementazione delle normative sulle conferenze di servizi in quanto fornisce una fattiva assistenza a cittadini e imprese nella soluzione delle problematiche applicative legate alla disciplina.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In questa prospettiva si ritiene utile fornire un\u2019analisi sistematica dell\u2019istituto della conferenza di servizi in un apposito e organico documento allegato alla presente circolare, principalmente destinato ai soggetti attuatori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>[1] In particolare, l. 24 dicembre 1993, n. 537; d.l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 luglio 1995, n. 273; l. 15 maggio 1997, n. 127; l. 16 giugno 1998, n. 191; l. 24 novembre 2000, n. 340; l. 11 febbraio 2005, n. 15; l. 18 giugno 2009, n. 69; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221; d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 e da ultimo l. 7 agosto 2015, n. 124; d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Conferenza dei servizi \u00e8 uno strumento fondamentale per l&#8217;accelerazione del procedimento poich\u00e9 consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti. 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