{"id":900,"date":"2018-06-20T10:51:22","date_gmt":"2018-06-20T08:51:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/?p=900"},"modified":"2018-06-20T10:51:51","modified_gmt":"2018-06-20T08:51:51","slug":"le-ordinanze-per-la-regolamentazione-ordinaria-del-traffico-non-sono-di-competenza-del-sindaco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/le-ordinanze-per-la-regolamentazione-ordinaria-del-traffico-non-sono-di-competenza-del-sindaco\/","title":{"rendered":"Le ordinanze per la regolamentazione ordinaria del traffico non sono di competenza del sindaco."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito il testo della pronuncia Tar Lombardia, Sezione III, n\u00b01012 del 13.04.2018, che precisa che le ordinanze che limitano il transito dei mezzi pesanti sono esclusivamente di competenza dirigenziale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza 13\/06\/2018, n. 1012 &#8211; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sez. III<\/p>\n<p>Gestione del traffico &#8211; Competenza del dirigente comunale<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8212; \u00a7 &#8212;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sez. III &#8211; Sentenza 13\/06\/2018, n. 1012<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FATTO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Societ\u00e0 Cava Baragiola s.r.l. \u00e8 proprietaria delle aree site in Comune di Olgiate Comasco, localit\u00e0 Cascina Baragiola, catastalmente distinte ai fogli 12 e 13, mappali nn. 786, 1625, 1626, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317 e 4768, interessate nei decenni passati da attivit\u00e0 di escavazione di materiale inerte (ghiaia, sabbia).<\/p>\n<p>Il compendio \u00e8 ubicato nel settore pi\u00f9 orientale del territorio comunale, al confine con i circostanti comuni di Gironico e di Lurate Caccivio.<\/p>\n<p>La societ\u00e0, previa stipula di convenzione con il Comune di Olgiate Comasco, \u00e8 stata autorizzata nel 2006 dalla Provincia di Como ad attuare interventi di escavazione e di recupero ambientale della ex cava.<\/p>\n<p>Tale intervento era conforme alle previsioni del piano cave provinciale che ricomprendevano l\u2019area in esame come cava di recupero Rg3.<\/p>\n<p>Nel 2007 la Provincia di Como ha riconosciuto l\u2019istituzione del Parco di interesse sovracomunale (PLIS) \u201cSorgenti del torrente Lura\u201d.<\/p>\n<p>Con ordinanza n. 50 del 18 luglio 2007 il Comune di Lurate Caccivio ha disposto il divieto di transito lungo la strada Variola, da via Varesina all\u2019incrocio con via Baragiola, strada inserita tra i percorsi ciclo pedonali all\u2019interno del parco e utilizzata per l\u2019accesso alla Cava Baragiola. In relazione al disposto divieto di transito, il Comune ha contestualmente disposto la deroga per \u201ci veicoli e i mezzi d\u2019opera che accedono alla cava per il trasporto di materiale\u201d sino alla conclusione del \u201criempimento\u201d della cava Baragiola.<\/p>\n<p>Nel 2009 i lavori di scavo e di recupero ambientale sono stati sospesi. Nel contempo, essendo l\u2019attivit\u00e0 di scavo completata, il nuovo piano cave della Provincia di Como approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 28 ottobre 2014 n. X\/499 non ha ricompreso l\u2019Ambito Rg3 demandando la competenza su tali aree al Comune.<\/p>\n<p>In data 31 marzo 2016 la societ\u00e0 e il Comune di Olgiate hanno sottoscritto una nuova convenzione che, in conformit\u00e0 con la disciplina del PGT vigente, prevede interventi morfologici e biovegetativi per il completamento del recupero ambientale delle aree della ex cava Baragiola.<\/p>\n<p>Senonch\u00e9 con ordinanza sindacale n. 70 del 22 novembre 2016 il Sindaco del Comune di Lurate Caccivio ha istituito sulla via Variola, a detta della ricorrente unica strada di accesso, per il tratto di competenza del Comune, il divieto di transito per i veicoli a motore prevedendo deroghe a favore delle attivit\u00e0 imprenditoriali, agricole, commerciali insediate, limitatamente al tratto iniziale asfaltato. Dalla deroga sono quindi esclusi i mezzi diretti alla Cava Baragiola.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza \u00e8 stata sostituita dalla n. 72 del 23 novembre 2016 per correggere errori materiali contenuti nella precedente di cui riproduce il contenuto.<\/p>\n<p>Avverso tali provvedimento la societ\u00e0 ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l\u2019annullamento degli atti previa tutela cautelare.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituito in giudizio il Comune di Lurate Caccivio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.<\/p>\n<p>Con ordinanza n. 324 del 2 marzo 2017 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.<\/p>\n<p>In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.<\/p>\n<p>Indi all\u2019udienza pubblica del 6 marzo 2018 la causa \u00e8 stata chiamata e trattenuta per la decisione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I) Il ricorso proposto \u00e8 affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:<\/p>\n<p>1) incompetenza: i provvedimenti per la regolazione della circolazione sarebbe di competenza del dirigente e non del sindaco;<\/p>\n<p>2) violazione degli artt. 50 e 54 TUEELL \u2013 eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell\u2019atto: se l\u2019ordinanza fosse qualificata come ordinanza contingibile e urgente di competenza sindacale ex artt. 50-54 d.lgs. n. 267\/2000 sulla scorta del suo contenuto, sarebbe comunque viziata sotto vari profili. Non sussisterebbe infatti n\u00e9 ne sarebbe stato dato conto una situazione di \u201cgrave pericolo\u201d che minacci la pubblica incolumit\u00e0 e la sicurezza urbana. Non integrerebbe la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa la asserita necessit\u00e0 di:<\/p>\n<p>&#8211; tutelare\/preservare il fondo stradale;<\/p>\n<p>&#8211; impedire l\u2019abbandono di rifiuti lungo la strada;<\/p>\n<p>&#8211; salvaguardare la natura e la destinazione d\u2019uso della strada;<\/p>\n<p>&#8211; tutelare il benessere psico-fisico degli utilizzatori e utenti deboli (pedoni e ciclisti) della strada;<\/p>\n<p>&#8211; salvaguardare le tubazioni dell\u2019acquedotto;<\/p>\n<p>&#8211; impedire aggravio inquinamento acustico ed atmosferico connesso al traffico dei mezzi diretti alla ex Cava.<\/p>\n<p>I mezzi pesanti impiegati nella ex Cava Baragiola sono sempre passati sulla via Variola senza avere mai causato alcun incidente a persone o ad altri mezzi.<\/p>\n<p>3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento \u2013 violazione e falsa applicazione della normativa del P.L.I.S. \u2013 parzialit\u00e0 delle valutazioni istruttorie- Difetto di motivazione- Assenza di elementi nuovi\/sopravvenuti:<\/p>\n<p>Il Sindaco, per giustificare l\u2019abrogazione della previgente ordinanza, avrebbe considerato come elementi nuovi e sopravvenuti, dati ed aspetti che sarebbero, al contrario, identici a quelli esistenti al momento dell\u2019emanazione della precedente ordinanza del 2007.<\/p>\n<p>Vi sarebbero poi delle affermazioni non corrette in punto di fatto. In particolare il traffico veicolare sarebbe praticamente nullo ed in prevalenza agricolo (salvo che per il tratto iniziale asfaltato); met\u00e0 del tracciato stradale di via Variola, e precisamente il tratto sterrato, ricadrebbe sul territorio di Olgiate C. che \u2013 a quanto risulta dal tenore degli atti \u2013 non \u00e8 stato coinvolto nel procedimento, bench\u00e9 interessato; la relazione prot. 12231\/16 di Colline Comasche, societ\u00e0 che gestisce la rete dell\u2019acquedotto comunale nella quale viene evidenziato il pericolo che il transito dei mezzi pesanti in via Variole e via Lura nel tratto compreso tra il torrente Lura ed il lavatoio Castello possa compromettere le tubazioni in amianto cemento ivi presenti, farebbe riferimento in realt\u00e0 ad un<\/p>\n<p>tratto di strada non \u00e8 interessato dal passaggio dei mezzi da e per la cava.<\/p>\n<p>4) Eccesso di potere per illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0; disparit\u00e0 di trattamento \u2013 sviamento. Violazione dei doveri di correttezza, buona amministrazione ed imparzialit\u00e0 sanciti dall\u2019art. 97 Costituzione &#8211; Difetto di motivazione:<\/p>\n<p>L\u2019esame delle deroghe concesse al divieto di transito evidenzierebbe la debolezza del provvedimento, la sua contraddittoriet\u00e0, illogicit\u00e0 e la sua specifica finalit\u00e0. Il divieto infatti non si applica ai mezzi agricoli che accedono ai fondi ed ai veicoli che accedono alle attivit\u00e0 (commerciali, produttive, ecc.) ubicate lungo il tratto iniziale asfaltato ed interamente sul territorio di Lurate. Tale disposta deroga per il transito dei mezzi agricoli contraddirebbe le motivazioni e le finalit\u00e0 enunciate nell\u2019atto. Invero il transito dei mezzi agricoli (trattori con rimorchio, mietitrebbie, ecc.) comporterebbe problematiche identiche al transito dei mezzi pesanti diretti alla ex Cava, sia in termini di potenziale pericolo per la c.d. utenza debole che in termini di potenziale pregiudizio del fondo stradale, delle tubazioni nel sottosuolo, di inquinamento acustico, ambientale, ecc.<\/p>\n<p>5) Violazione del principio di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza \u2013 Omessa comparazione degli interessi coinvolti \u2013 Eccesso di potere per difetto di istruttoria \u2013 difetto di motivazione:<\/p>\n<p>Nonostante il Comune di Lurate C. fosse consapevole che la ditta non aveva ancora completato l\u2019intervento di riempimento e pur sapendo della impossibilit\u00e0 di praticare l\u2019accesso attraverso il territorio di Olgiate Comasco per la presenza del vecchio ponte sulla linea ferroviaria dismessa, non avrebbe effettuato alcuna comparazione degli interessi coinvolti omettendo di valutare soluzioni meno drastiche e rispondenti ai criteri di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p>Criteri che troverebbero applicazione anche nel caso in cui si dovesse qualificare l\u2019atto come ordinanza contingibile e urgente.<\/p>\n<p>6) Violazione dell\u2019art. 7 della legge 241\/90 e s.m.i. \u2013 Difetto di motivazione: essendo la ricorrente l\u2019unico vero soggetto interessato dall\u2019ordinanza e dalla abrogazione della precedente deroga al divieto, sarebbe stata doverosa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241\/90, non sussistendo ragioni di urgenza tali da giustificare la non applicazione della norma.<\/p>\n<p>II) Risulta prioritario l\u2019esame del primo mezzo di gravame, con cui la ricorrente ha dedotto il vizio di competenza delle ordinanze impugnate, che a suo dire avrebbero dovuto essere adottate dal dirigente, trattandosi di provvedimenti volti alla regolazione della circolazione.<\/p>\n<p>II.1) Il motivo \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>La lettera del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. 285\/1992), espressamente richiamati nelle ordinanze impugnate, assegna al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati (art. 7) nonch\u00e9 fuori dai centri abitati per le strade comunali e le strade vicinali (art. 6).<\/p>\n<p>II.2) Tuttavia le norme, risalenti al 1992, vanno coordinata con la posteriore disposizione dell&#8217;art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli enti locali), che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, ove non ricompresi &#8220;espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell&#8217;ente&#8221; ovvero nelle funzioni, all&#8217;evidenza qui non rilevanti, del segretario o del direttore generale.<\/p>\n<p>Dispone infatti il comma 5 dell\u2019art. 107 del D.lgs. 267\/2000 che a decorrere dall&#8217;entrata in vigore dello stesso testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l&#8217;adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 50, comma 3, e dall&#8217;articolo 54.<\/p>\n<p>La competenza gi\u00e0 del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore per effetto della sopravvenuta disciplina legislativa, che ha profondamente mutato il riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali, parimenti a quanto avvenuto per tutti gli enti pubblici sulla base del D.lgs. 29\/1993 prima e del D.lgs. 165\/2001 poi.<\/p>\n<p>I provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilit\u00e0 comunale, la modalit\u00e0 di accesso alla stessa ed i relativi orari, l&#8217;eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco (cfr. Cons. Stato sez. V 13 luglio 2017, n. 3460; Cons. Stato sez. V, 13 novembre 2015 n. 5191). La natura propria di tali provvedimenti non giustifica quindi alcuna deroga al riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale.<\/p>\n<p>Sotto altro ma concorrente profilo si potrebbe ritenere la sussistenza della competenza del Sindaco solo ove l&#8217;intervento rivestisse carattere di necessit\u00e0 e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 dello stesso TUEELL.<\/p>\n<p>Nel caso di specie le ordinanze impugnate non fanno riferimento a tali disposizioni, ma tale circostanza non \u00e8 di per s\u00e9 rilevante, dovendosi indagare la natura del provvedimento al di l\u00e0 del nomen iuris.<\/p>\n<p>Ad avviso del Collegio tuttavia, da una piana lettura delle ordinanze impugnate, non sussistono i presupposti per ritenere che tali provvedimenti possano essere stati assunti sulla base degli artt. 50 e 54 del TUEELL.<\/p>\n<p>Difettano infatti i presupposti di urgenza e straordinariet\u00e0 tali da rendere la situazione non fronteggiabile mediante gli ordinari poteri di regolazione della circolazione stradale, non essendo stati evidenziati elementi che si prestino ad essere valutati, appunto, in termini di straordinariet\u00e0 e di urgenza.<\/p>\n<p>Gli accertamenti posti a base dei provvedimenti (relazione del Comando di Polizia Locale del Comune del 5 ottobre 2016 e la relazione di Colline Comasche s.r.l. del 12 ottobre 2016) non evidenziano elementi utili e forniscono i pareri (o punti di vista) di competenza sulla situazione, senza paventare alcuna situazione di pericolo o di urgenza. D\u2019altro canto i provvedimenti impugnati non disciplinano la situazione in termini temporanei, ma hanno efficacia sine die, il che non si concilia con la contingibilit\u00e0 quale presupposto dell\u2019esercizio del potere di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267\/2000.<\/p>\n<p>Non potendo quindi la fattispecie essere sussunta nel paradigma di cui agli artt. 50 e 54 TUEELL ma essendo qualificabile come regolazione ordinaria della circolazione stradale, con applicazione delle disposizioni del codice della strada, deve affermarsi la competenza dirigenziale all\u2019adozione dei provvedimenti impugnati, per le ragioni sopra esplicitate.<\/p>\n<p>In ossequio ai principi stabiliti dalla decisione dell\u2019Adunanza Plenaria n. 5\/2015 l\u2019accoglimento del motivo di gravame relativo alla competenza preclude al giudice l\u2019esame delle ulteriori censure dedotte, \u201cnon potendo dettare le regole dell\u2019azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione il ricorso va accolto e per l\u2019effetto vanno annullate le ordinanze sindacali impugnate.<\/p>\n<p>Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l\u2019effetto annulla le ordinanze impugnate.<\/p>\n<p>Condanna il Comune di Lurate Caccivio al pagamento a favore della ricorrente della spese del presente giudizio che liquida in \u20ac 2.000,00 (duemila) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito il testo della pronuncia Tar Lombardia, Sezione III, n\u00b01012 del 13.04.2018, che precisa che le ordinanze che limitano il transito dei mezzi pesanti sono esclusivamente di competenza dirigenziale. &nbsp; Sentenza 13\/06\/2018, n. 1012 &#8211; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sez. III Gestione del traffico &#8211; Competenza del dirigente comunale &nbsp; &nbsp; &#8212; \u00a7..<\/p>\n<p><a class=\"btn btn-default read-more\" href=\"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/le-ordinanze-per-la-regolamentazione-ordinaria-del-traffico-non-sono-di-competenza-del-sindaco\/\">Read more <span class=\"fa fa-angle-right\"><\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,1],"tags":[],"class_list":["post-900","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=900"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/900\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":901,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/900\/revisions\/901"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}