{"id":1042,"date":"2019-01-28T16:15:03","date_gmt":"2019-01-28T15:15:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/?p=1042"},"modified":"2019-01-28T16:15:03","modified_gmt":"2019-01-28T15:15:03","slug":"conferimento-di-incarichi-dirigenziali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/conferimento-di-incarichi-dirigenziali\/","title":{"rendered":"Conferimento di incarichi dirigenziali"},"content":{"rendered":"<p>La Corte dei Conti del \u00a0Lazio ha precisato che le amministrazioni possono conferire incarichi dirigenziali a soggetti che non sono dirigenti solamente se accertano preventivamente, mediante interpello, la non rinvenibilit\u00e0 della professionalit\u00e0 all&#8217;interno; esse, inoltre, devono darsi dei rigorosi e predeterminati criteri per la scelta del soggetto cui conferire l&#8217;incarico stesso, sapendo che questa soluzione costituisce una deroga rispetto ai principi di carattere generale del nostro ordinamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Deliberazione 05\/12\/2018, n. 71 &#8211; Corte dei Conti &#8211; Sez. Controllo Lazio<\/p>\n<p><strong>Conferimento di incarichi dirigenziali<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Corte dei Conti, Sezione ragionale di controllo per il Lazio, Deliberazione 5 dicembre 2018, n. 71<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FATTO<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In data 24\/04\/2018, \u00e8 pervenuto al controllo preventivo di legittimit\u00e0 il decreto del<\/p>\n<p>Direttore Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n.258 del 12 aprile<\/p>\n<p>2018 (Prot. Cdc n.1654 del 24 aprile 2018), che ha nominato ai sensi dell&#8217;art. 19,<\/p>\n<p>comma 6, del D. Lgs. n. 165\/2001, la Dr.ssa &#8230; &#8230;, dirigente con funzioni<\/p>\n<p>ispettive con media specializzazione presso il suddetto ufficio, per la durata di anni<\/p>\n<p>tre con decorrenza dal 21 aprile 2018.<\/p>\n<p>Con foglio di rilievo n. 2228 del 29 maggio 2018, l&#8217;Ufficio di controllo formulava<\/p>\n<p>osservazioni in merito alla legittimit\u00e0 del decreto all&#8217;esame, rilevandone la non piena<\/p>\n<p>conformit\u00e0 al quadro normativo vigente e segnatamente all&#8217;art. 19, c. 6 del D. Lgs. n.<\/p>\n<p>165\/2001, concernente la disciplina dell&#8217;attribuzione di incarichi a tempo<\/p>\n<p>determinato a personale non appartenente ai ruoli dirigenziali della<\/p>\n<p>Amministrazione pubblica.<\/p>\n<ol>\n<li>Tra i profili censurati, si evidenziava, anzitutto, quello formale della carenza, nelle<\/li>\n<\/ol>\n<p>premesse decretative, della necessaria citazione del D.M. n. 241 del 22 marzo 2018,<\/p>\n<p>atto presupposto dell&#8217;incarico dirigenziale conferito, in quanto operante la<\/p>\n<p>ripartizione, a livello nazionale, del contingente degli incarichi dirigenziali di livello<\/p>\n<p>non generale, conferibili ai sensi dell&#8217;art. 19, commi 5 bis e 6, del D. Lgs. n.165\/2001 e<\/p>\n<p>s.m.i., tra gli Uffici centrali e quelli periferici del MIUR.<\/p>\n<p>Il DM n.241 risultava, infatti, citato soltanto nella epigrafe del Decreto n. 111 del 26<\/p>\n<p>marzo 2018, di nomina della Commissione per la valutazione delle domande di<\/p>\n<p>disponibilit\u00e0 a ricoprire l&#8217;incarico dirigenziale in questione.<\/p>\n<p>Partendo da tale omissione formale, si giungeva a rilevare che l&#8217;intero iter della<\/p>\n<p>procedura comparativa di selezione della nominata si era svolto prima della<\/p>\n<p>registrazione del citato D.M. n. 241, da parte della competente Sezione centrale di<\/p>\n<p>controllo preventivo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti, effettuata soltanto in data 11<\/p>\n<p>maggio 2018.<\/p>\n<p>Antecedenti a tale data, infatti, risultano sia l&#8217;emanazione del bando pubblico (con<\/p>\n<p>avviso n. 11454 del 26\/03\/2018), sia la designazione della Commissione (col<\/p>\n<p>menzionato D.D.G. n. 111 del 26\/03\/2018), sia la proclamazione della vincitrice (con<\/p>\n<p>nota n. prot.14671 dell&#8217;11 aprile 2018), sia, infine, la relativa nomina (col D.D.G. del<\/p>\n<p>12 aprile 2018).<\/p>\n<p>Si censurava, pertanto, come non conforme alle tempistiche ed alla ratio della<\/p>\n<p>procedura del controllo preventivo di legittimit\u00e0 demandato alla Corte, il fatto che la<\/p>\n<p>procedura di selezione comparativa fosse stata, non soltanto avviata con avviso<\/p>\n<p>pubblico, ma anche gi\u00e0 portata a compimento, prima che il citato D.M. n.241 fosse<\/p>\n<p>stato abilitato ad esplicare la sua efficacia nel mondo giuridico, per fondare la<\/p>\n<p>legittimit\u00e0 dell&#8217;interpello.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Si rilevava, poi, che il provvedimento di nomina in esame, emanato il 12 aprile<\/li>\n<\/ol>\n<p>2018 con effetto dal 21 aprile 2018, era stato trasmesso per il controllo soltanto il 24<\/p>\n<p>aprile 2018, a svolgimento dell&#8217;incarico gi\u00e0 iniziato.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Si censurava, altres\u00ec, che non erano stati predeterminati &#8211; in funzione di<\/li>\n<\/ol>\n<p>trasparenza &#8211; nell&#8217;avviso pubblico, n\u00e9 resi conoscibili ai potenziali interessati, all&#8217;atto<\/p>\n<p>della sua diramazione, i criteri astratti, generali e specifici, in base ai quali sarebbero<\/p>\n<p>state effettuate le valutazioni comparative con mirata applicazione al posto da<\/p>\n<p>assegnare. Detti criteri erano stati specificati soltanto in un momento successivo alla<\/p>\n<p>presentazione delle domande &#8211; dalla Commissione &#8211; nella seduta del 10 aprile 2018,<\/p>\n<p>nel corpo del relativo verbale n. 7 e correlato allegato n. 5, indicante i punteggi (fino a<\/p>\n<p>determinati massimi) attribuibili ai vari titoli culturali, scientifici e professionali.<\/p>\n<p>In tale verbale era stata contestualmente effettuata la valutazione comparativa delle<\/p>\n<p>trentuno domande pervenute, di cui era stato riportato l&#8217;esito in una tabella, recante<\/p>\n<p>annotazione del punteggio complessivamente riportato da ciascuno dei candidati<\/p>\n<p>(tranne dieci, esclusi, in quanto gi\u00e0 dirigenti &#8211; scolastici &#8211; e dunque abilitati a<\/p>\n<p>concorrere soltanto per il comma 5 bis). Ma senza, tuttavia, fornire le motivazioni dei<\/p>\n<p>punteggi in concreto attribuiti a ciascuno, in applicazione dei criteri astratti fissati<\/p>\n<p>dalla Commissione.<\/p>\n<p>N\u00e9 alcun riferimento in termini motivazionali era contenuto nel provvedimento di<\/p>\n<p>nomina, che si limitava a fare un generico riferimento ai verbali della Commissione,<\/p>\n<p>senza neppure specificarne il numero e senza ostendere le ragioni che avevano<\/p>\n<p>supportato la scelta della nominata in sede comparativa, in base a quanto richiesto<\/p>\n<p>dal comma 6 dell&#8217;art. 19, concludendo che la stessa possedeva &#8220;adeguate competenze<\/p>\n<p>professionali per ricoprire l&#8217;incarico&#8221;, senza evidenziare, come avrebbe dovuto, le<\/p>\n<p>ragioni per cui &#8211; all&#8217;esito della comparazione &#8211; fosse risultato la miglior richiedente<\/p>\n<p>in rapporto a quel determinato posto dirigenziale.<\/p>\n<p>Si evidenziava, inoltre, che il provvedimento sostanzialmente confermava la<\/p>\n<p>dirigente senza soluzione di continuit\u00e0 nello stesso incarico gi\u00e0 in precedenza<\/p>\n<p>assegnato e giunto a naturale scadenza, contestandone sotto questo profilo<\/p>\n<p>l&#8217;eccessiva durata.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Si censurava, infine, la incongruenza del bando, diretto a &#8220;dirigenti amministrativi<\/li>\n<\/ol>\n<p>di ruolo&#8221; ed avente per oggetto posti dirigenziali non generali disponibili &#8220;presso<\/p>\n<p>l&#8217;Amministrazione centrale&#8221;, in difformit\u00e0 rispetto alla tipologia dell&#8217;incarico<\/p>\n<p>conferito ed alla natura della relativa procedura. In pubblica adunanza<\/p>\n<p>l&#8217;Amministrazione ha riferito di essere incorsa in errore materiale ammettendo la<\/p>\n<p>fondatezza di quanto rilevato e ribadendo che l&#8217;interpello era da ritenersi rivolto a<\/p>\n<p>soggetti privi della qualifica di dirigenti MIUR e da svolgersi presso una struttura<\/p>\n<p>periferica (USR).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 stante, nel richiamare l&#8217;attenzione sul termine di trenta giorni fissato dall&#8217;ultimo<\/p>\n<p>periodo del comma 1 dell&#8217;art. 27 della legge n. 340\/2000, si tratteneva il decreto e si<\/p>\n<p>rimaneva in attesa di chiarimenti e documenti integrativi da parte<\/p>\n<p>dell&#8217;Amministrazione.<\/p>\n<p>Con nota del 27 giugno 2018, prot. 26141, inserita a protocollo della Sezione col<\/p>\n<p>n.2619 del 2 luglio 2018, l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha presentato<\/p>\n<p>controdeduzioni.<\/p>\n<p>Il Magistrato istruttore, non ritenendo superate dalla risposta dell&#8217;Amministrazione<\/p>\n<p>le censure sollevate con il citato foglio di rilievo, ha inviato, in data 19 luglio 2018, gli<\/p>\n<p>atti al Consigliere delegato, con motivata richiesta di deferimento della questione alla<\/p>\n<p>Sezione, ai fini di una decisione in sede collegiale.<\/p>\n<p>Il Consigliere delegato, espresso il suo dissenso sulla questione, l&#8217;ha rimessa, ai sensi<\/p>\n<p>dell&#8217;art. 3, comma 11 della legge n. 20\/1994, per il doveroso seguito collegiale al<\/p>\n<p>Presidente della Sezione, che con sua ordinanza n. 24\/2018 fissava l&#8217;adunanza<\/p>\n<p>pubblica, alla quale sono intervenuti, in rappresentanza dell&#8217;Amministrazione e della<\/p>\n<p>Ragioneria, i soggetti indicati in epigrafe.<\/p>\n<p>All&#8217;esito della relazione del Consigliere istruttore, il rappresentante dell&#8217;Ufficio<\/p>\n<p>Scolastico Regionale per il Lazio ha insistito per l&#8217;ammissione al visto del<\/p>\n<p>provvedimento in esame, evidenziando che i criteri di scelta sono stati comunque<\/p>\n<p>tarati sulle caratteristiche dell&#8217;Ufficio da conferire, quali specificamente delineate nel<\/p>\n<p>D.M. n. 914 del 18 dicembre 2014, richiamato &#8211; unitamente all&#8217;art. 19 comma 1 bis &#8211;<\/p>\n<p>nell&#8217;avviso pubblico.<\/p>\n<p>Ha evidenziato, altres\u00ec, che il conferimento era stato disposto a seguito di una nuova<\/p>\n<p>procedura di selezione comparativa ed ha addotto, a giustificazione della nomina,<\/p>\n<p>che la Dott.ssa &#8230; &#8230; ha maturato nel tempo esperienze professionali di<\/p>\n<p>spessore, con specifico riferimento all&#8217;Ufficio in questione, gi\u00e0 ricoperto in<\/p>\n<p>precedenza.<\/p>\n<p>Su sollecitazione del Consigliere Delegato, il Dott. &#8230; ha dato in pubblica<\/p>\n<p>adunanza assicurazioni circa l&#8217;avvenuto rispetto, delle percentuali massime di legge<\/p>\n<p>entro cui \u00e8 possibile procedere alle nomine ex 5 bis e 6, verificate dal Dicastero in<\/p>\n<p>sede amministrativa ed ha manifestato, per il futuro, disponibilit\u00e0 all&#8217;eventuale<\/p>\n<p>deposito dell&#8217;organigramma, onde consentirne anche il controllo ab esterno da parte<\/p>\n<p>della competente Sezione della Corte.<\/p>\n<p>Ha, inoltre, preso atto dell&#8217;esigenza, rappresentata in contraddittorio dal Consigliere<\/p>\n<p>Delegato e dal Magistrato istruttore, di far precedere alla formalizzazione<\/p>\n<p>dell&#8217;incarico la verifica della insussistenza di cause di inconferibilit\u00e0, mediante<\/p>\n<p>l&#8217;acquisizione della relativa dichiarazione richiesta dal combinato disposto dei<\/p>\n<p>commi 1 e 5 dell&#8217;art. 20 del D. Lgs. n.39\/2013, anzich\u00e9 usare formule di stile nel corpo<\/p>\n<p>del contratto, che si limitano a vincolare l&#8217;efficacia di esso alla presentazione in via<\/p>\n<p>successiva della autodichiarazione dell&#8217;interessato.<\/p>\n<p>Il dott. &#8230; ha depositato in pubblica adunanza documentazione concernente la<\/p>\n<p>procedura di avviso di disponibilit\u00e0 dei posti di funzione dirigenziale<\/p>\n<p>dell&#8217;Amministrazione centrale e periferica (tra cui non \u00e8 ricompreso quello poi<\/p>\n<p>assegnato alla Dr.ssa &#8230;), effettuata per verificare, in via preventiva,<\/p>\n<p>l&#8217;insussistenza di dirigenti iscritti nei ruoli ed idonei a rivestire l&#8217;incarico conferito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DIRITTO<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stato sottoposto all&#8217;esame collegiale, in sede di controllo preventivo di legittimit\u00e0, il<\/p>\n<p>decreto del Direttore Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Lazio<\/p>\n<ol>\n<li>258 del 12 aprile 2018 (Prot. Cdc n. 1654 del 24 aprile 2018), che ha nominato la<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dr.ssa &#8230; &#8230;, non appartenente ai ruoli dirigenziali del MIUR, dirigente con<\/p>\n<p>funzioni ispettive con media specializzazione presso il suddetto Ufficio Regionale, in<\/p>\n<p>applicazione del comma 6 dell&#8217;art. 19 del D. Lgs. n.165\/2001 per la durata di anni tre<\/p>\n<p>con decorrenza dal 21 aprile 2018.<\/p>\n<p>Risulta in atti (cfr. curriculum vitae) che l&#8217;incarico in questione \u00e8 stato gi\u00e0 assegnato<\/p>\n<p>reiteratamente alla nominata a decorrere dal 3 maggio 2010 e deve evidenziarsi che la<\/p>\n<p>valutazione della complessiva durata dell&#8217;incarico dirigenziale rileva anche in sede<\/p>\n<p>di verifica del rispetto del principio di rotazione, oggi particolarmente importante in<\/p>\n<p>funzione di anticorruzione, in base a tutta la normativa di settore ed alle Linee Guida<\/p>\n<p>Anac. Detto principio \u00e8 anche funzionale alla efficienza dell&#8217;azione amministrativa,<\/p>\n<p>poich\u00e9 finalizzato &#8211; da un canto &#8211; ad incentivare l&#8217;arricchimento professionale del<\/p>\n<p>dipendente chiamato ad operare in Aree diverse e &#8211; dall&#8217;altro &#8211; a sopperire ad<\/p>\n<p>imprevedibili esigenze organizzative che, acuite dalle note carenze organiche, non<\/p>\n<p>consentono pi\u00f9 la stasi, per specializzazione, in un unico settore.<\/p>\n<p>La rotazione assicura, infatti, la soddisfazione sia delle esigenze di non<\/p>\n<p>discriminazione, in funzione di imparzialit\u00e0, sia di buon andamento (art. 97 Cost.), in<\/p>\n<p>modo da contemperare i diritti e le aspirazioni professionali e personali del<\/p>\n<p>dipendente, ad assumere funzioni sempre pi\u00f9 confacenti ai propri titoli ed alle<\/p>\n<p>proprie esperienze, con le esigenze dell&#8217;Ufficio di salvaguardare la continuit\u00e0<\/p>\n<p>dell&#8217;azione amministrativa, aspetto che deve essere garantito, in primo luogo, da una<\/p>\n<p>efficace programmazione, come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio<\/p>\n<p>dei Ministri dell&#8217;11 maggio 2016, recante i criteri e le modalit\u00e0 per il conferimento<\/p>\n<p>degli incarichi dirigenziali (punto 2).<\/p>\n<p>Valutate, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, le controdeduzioni<\/p>\n<p>fornite dall&#8217;Amministrazione, il Collegio passa ad esaminare i vari punti censurati.<\/p>\n<p>1) In relazione allo svolgimento dell&#8217;intera procedura comparativa, nomina<\/p>\n<p>compresa, prima della registrazione dell&#8217;atto presupposto (D.M. n. 241 del 22 marzo<\/p>\n<p>2018), necessaria a consentire a quest&#8217;ultimo di esplicare la sua efficacia nel mondo<\/p>\n<p>giuridico, l&#8217;Amministrazione ha controdedotto di aver operato entro i confini della<\/p>\n<p>legittimit\u00e0, poich\u00e9 il citato D.M. non risultava nella sostanza modificativo &#8211; per il<\/p>\n<p>Lazio &#8211; della precedente ripartizione autorizzata dal D.M. n. 527 del 30 giugno 2016.<\/p>\n<p>Esso aveva, infatti, lasciato invariato il numero dei posti dirigenziali conferibili a<\/p>\n<p>tempo determinato nella Regione col comma 5 bis (uno) e col comma 6 (nel<\/p>\n<p>complesso tre). Precisava, altres\u00ec, che, comunque, tutta la procedura era stata<\/p>\n<p>condotta nei tempi di avvio e di conclusione indicati nella nota della D.G. per le<\/p>\n<p>risorse umane e finanziarie del MIUR del 23.3.2018, considerata la imminente<\/p>\n<p>scadenza dell&#8217;incarico dirigenziale precedente in relazione allo stesso posto.<\/p>\n<p>Orbene, in disparte dal fatto che nell&#8217;allegata nota del 23.3.2018 non risultano indicati<\/p>\n<p>i tempi di avvio e di conclusione della procedura comparativa in questione, ma<\/p>\n<p>semplicemente diramati i modelli di avviso, da pubblicare per sette giorni nei siti<\/p>\n<p>istituzionali di ciascun U.S.R. e del Ministero, si osserva che il D.M. n.241 ha,<\/p>\n<p>comunque, un effetto novativo e modificativo del precedente, caducato, D.M. n.527<\/p>\n<p>del 30 giugno 2016 (di cui sostituisce anche, in modo espresso, la tabella).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8, del resto, esplicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella citata<\/p>\n<p>nota, ove si legge che, col D.M. 241, &#8220;si \u00e8 proceduto ad una nuova ripartizione degli<\/p>\n<p>incarichi dirigenziali non generali da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell&#8217;art. 19<\/p>\n<p>del D. Lgs. n. 165\/01&#8221;. Il ragionamento dell&#8217;U.S.R. non appare in s\u00e9 condivisibile,<\/p>\n<p>giacch\u00e9 porterebbe &#8211; se accolto &#8211; ad un inammissibile scorporo della parte del<\/p>\n<p>provvedimento immediatamente eseguibile a prescindere dal visto (in quanto non<\/p>\n<p>apportante novit\u00e0 per il Lazio), dalla parte invece ineseguibile nelle more della<\/p>\n<p>registrazione (perch\u00e9 apportante modificazioni dei posti conferibili in altre Regioni:<\/p>\n<p>Lombardia, Abruzzo e Calabria), il che non \u00e8 consentito, perch\u00e9 con ogni evidenza<\/p>\n<p>contrario alla normativa disciplinante i presupposti e l&#8217;iter del controllo preventivo di<\/p>\n<p>legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Si ribadisce, peraltro, anche al fine di generare chiarezza in prospettiva del futuro<\/p>\n<p>agire dell&#8217;Amministrazione, che \u00e8 necessario che l&#8217;Amministrazione attenda<\/p>\n<p>l&#8217;apposizione del visto della Corte dei conti su un atto presupposto (quale, nella<\/p>\n<p>specie, quello ricognitivo del contingente degli incarichi dirigenziali conferibili a<\/p>\n<p>tempo determinato ex comma 5 bis e 6 e che li distribuisce in base alle carenze<\/p>\n<p>organiche residuate dal previo interpello) per poter procedere allo svolgimento<\/p>\n<p>dell&#8217;iter ed alla nomina del dirigente, restando irrilevante la circostanza che il<\/p>\n<p>numero dei posti conferibili nella Regione sia rimasto immutato. Quanto alle<\/p>\n<p>difficolt\u00e0 rappresentate dal dicastero con riferimento alla scadenza del precedente<\/p>\n<p>incarico, si rammenta che ad esse (peraltro preventivabili con anticipo) si sarebbe<\/p>\n<p>potuto ovviare mediante il conferimento di un incarico interinale per il lasso di<\/p>\n<p>tempo necessario alla registrazione del D.M. n. 241 ed al successivo svolgimento<\/p>\n<p>della procedura comparativa.<\/p>\n<p>Pur con gli accenni critici sopra esposti, il rilievo mosso pu\u00f2 essere superato in<\/p>\n<p>ragione della successiva registrazione dell&#8217;atto presupposto con effetto ex tunc, col<\/p>\n<p>monito all&#8217;Amministrazione di ottemperare, per il prosieguo, alle previsioni di legge<\/p>\n<p>che precludono di eseguire l&#8217;atto prima dell&#8217;apposizione del visto (art. 3, comma 2,<\/p>\n<p>della L. n. 20 del 1994).<\/p>\n<p>2) In relazione alla tardivit\u00e0 dell&#8217;inoltro dell&#8217;atto alla Corte dei conti, di talch\u00e9 la<\/p>\n<p>procedura di controllo poteva iniziare soltanto il 24 aprile c.a., rispetto ad un atto in<\/p>\n<p>cui la decorrenza dello svolgimento dell&#8217;incarico conferito era indicata nel 21 aprile<\/p>\n<p>2018, l&#8217;Amministrazione si riappellava a ragioni di urgenza correlate alla imminente<\/p>\n<p>vacanza del posto dirigenziale in pari data. Le controdeduzioni sul punto non<\/p>\n<p>soddisfano, considerato che, oltre alla possibilit\u00e0 sopra evidenziata di reggenza,<\/p>\n<p>proprio la conoscibilit\u00e0, con largo anticipo, del predefinito termine di scadenza<\/p>\n<p>dell&#8217;incarico triennale conferito al precedente dirigente avrebbe richiesto una<\/p>\n<p>adeguata programmazione ed una pianificazione per tempo dell&#8217;intero iter<\/p>\n<p>comparativo di selezione, che avrebbero consentito anche la necessaria attesa dei<\/p>\n<p>fisiologici tempi di registrazione del D.M. n.241. In tal senso depone, oltre alla<\/p>\n<p>condivisibile giurisprudenza (SCCLEG n. 2\/2016\/PREV; Sez. controllo Campania<\/p>\n<p>delib n. 25\/2017\/PREV), anche il testo della Direttiva n. 10\/07 del Ministro per le<\/p>\n<p>Riforme e le Innovazioni nella P.A., dettante i criteri per l&#8217;affidamento, il mutamento<\/p>\n<p>e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, che &#8211; al punto 3 &#8211;<\/p>\n<p>richiede che le procedure relative alla conferma ed al conferimento di nuovi incarichi<\/p>\n<p>&#8220;siano attivate con un congruo anticipo&#8221;.<\/p>\n<p>La tempestiva programmazione, a monte, dell&#8217;attivit\u00e0 di affidamento degli incarichi<\/p>\n<p>dirigenziali, tanto pi\u00f9 se routinaria, \u00e8 infatti fondamentale per poter assicurare il<\/p>\n<p>rispetto dei principi di legalit\u00e0, di trasparenza e di buon andamento, a valle,<\/p>\n<p>nell&#8217;ambito del fisiologico svolgimento dei procedimenti amministrativi di nomina<\/p>\n<p>dei dirigenti, all&#8217;esito di una &#8211; effettivamente ponderata &#8211; valutazione comparativa<\/p>\n<p>tra coloro che si sono dichiarati interessati nell&#8217;ambito della specifica procedura<\/p>\n<p>selettiva, le cui tempistiche e garanzie non possono essere compresse o, peggio,<\/p>\n<p>sacrificate in ragione di una urgenza a cui la stessa Amministrazione ha dato causa<\/p>\n<p>con la sua inerzia.<\/p>\n<p>Con le osservazioni sopra esposte deve, peraltro, evidenziarsi che, per consolidata<\/p>\n<p>giurisprudenza della Corte dei conti, il provvedimento pu\u00f2 essere eseguito prima del<\/p>\n<p>visto soltanto in casi del tutto eccezionali, purch\u00e9 sia gi\u00e0 stato avviato il<\/p>\n<p>procedimento di controllo, i cui effetti, concludendosi positivamente, retroagiscono<\/p>\n<p>al momento di formazione dell&#8217;atto. Tale eccezione presuppone comunque che la<\/p>\n<p>trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti sia stata pressoch\u00e9 contestuale<\/p>\n<p>alla sua formazione, se non priva di soluzione di continuit\u00e0 rispetto all&#8217;emanazione<\/p>\n<p>dell&#8217;atto (ex multis Sez. regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 8\/2006\/P).<\/p>\n<p>Per tali motivi, se pu\u00f2 ritenersi superabile la censura mossa ed il provvedimento di<\/p>\n<p>durata pu\u00f2 essere ritenuto all&#8217;esame, in quanto pervenuto al controllo prima della<\/p>\n<p>consumazione dei relativi effetti, resta ferma la considerazione che ogni ritardo della<\/p>\n<p>sottoposizione dell&#8217;atto a controllo determina una efficacia offensiva potenziale che \u00e8<\/p>\n<p>anche suscettibile di essere poi valutata, nella sua concreta lesivit\u00e0 a posteriori, anche<\/p>\n<p>considerato che coloro che danno esecuzione all&#8217;atto prima della sua registrazione<\/p>\n<p>&#8220;assumono personalmente ogni responsabilit\u00e0 inerente e conseguente alla eventuale<\/p>\n<p>mancata registrazione&#8221; (SCCLEG n.10\/2009\/PREV).<\/p>\n<p>3) In relazione all&#8217;importanza, sia &#8211; a monte &#8211; della preventiva specificazione dei<\/p>\n<p>criteri di scelta nel bando, sia &#8211; a valle &#8211; della successiva motivazione nel<\/p>\n<p>provvedimento di nomina, atta a dar conto, in funzione di trasparenza, di come i<\/p>\n<p>medesimi siano stati applicati in sede di comparazione, si rammenta che l&#8217;art. 19,<\/p>\n<p>comma 1 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo introdotto dall&#8217;art. 40,<\/p>\n<p>comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone, con portata<\/p>\n<p>espressamente definita inderogabile dal successivo comma 12 bis, che<\/p>\n<p>l&#8217;Amministrazione rende &#8220;conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul<\/p>\n<p>sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella<\/p>\n<p>dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilit\u00e0 dei dirigenti interessati e le<\/p>\n<p>valuta&#8221;.<\/p>\n<p>Tale disposto \u00e8 gi\u00e0 stato con rigore interpretato da questa Corte, che ha precisato<\/p>\n<p>come la novella normativa, nel prescrivere specifici doveri di pubblicit\u00e0 &#8220;ha<\/p>\n<p>evidentemente inteso consentire ai dirigenti, in un&#8217;ottica di trasparenza e di<\/p>\n<p>imparzialit\u00e0, di compiere le loro scelte coerenti con le proprie aspirazioni e<\/p>\n<p>professionalit\u00e0&#8221; (SCCLEG n. 21\/2010\/PREV).<\/p>\n<p>Si raccomanda, pertanto, di specificare &#8211; nell&#8217;avviso pubblico delle future procedure<\/p>\n<p>di nomina &#8211; i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali in modo pi\u00f9 idoneo<\/p>\n<p>ad un&#8217;adeguata selezione delle professionalit\u00e0, &#8220;nonch\u00e9 ad operare scelte<\/p>\n<p>discrezionali ancorate a parametri quanto pi\u00f9 possibile oggettivi e riscontrabili, a<\/p>\n<p>tutela non solo delle aspettative degli aspiranti all&#8217;incarico, ma anche a garanzia dei<\/p>\n<p>principi costituzionali di imparzialit\u00e0 e di buon andamento&#8221; (cos\u00ec SCCLEG n.<\/p>\n<p>10\/2010\/PREV e poi n. 21\/2010\/PREV e n. 2\/2016\/PREV). Il conferimento, infatti,<\/p>\n<p>riveste una natura duale, privata e pubblica allo stesso tempo, essendo, da un lato, il<\/p>\n<p>precipitato dei poteri privatistici che anche la P.A. pu\u00f2 e deve esercitare come datore<\/p>\n<p>di lavoro e, dall&#8217;altro, ancora connotato in chiave fortemente pubblicistica per la<\/p>\n<p>natura pubblica del soggetto nominante, cui \u00e8 necessariamente demandata la cura<\/p>\n<p>del pubblico interesse, dovendosi rammentare che la privatizzazione del pubblico<\/p>\n<p>impiego, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, sulla<\/p>\n<p>scia della Consulta, se non pu\u00f2 determinare alcuna compromissione delle garanzie<\/p>\n<p>spettanti ai dirigenti, men che meno pu\u00f2 pretermettere la salvaguardia<\/p>\n<p>dell&#8217;ineludibile perseguimento degli interessi generali (SCCLEG n. 36\/2014\/PREV e<\/p>\n<p>Corte cost. sent. n. 275\/2001).<\/p>\n<p>Deve sul punto ribadirsi, in relazione all&#8217;art. 19, comma 1 bis, che, per orientamento<\/p>\n<p>consolidato della Sezione centrale controllo preventivo di legittimit\u00e0 di questa Corte,<\/p>\n<p>&#8220;la suddetta norma, interpretata secondo le finalit\u00e0 fatte palesi dal legislatore (v. art.<\/p>\n<p>1 del medesimo D. Lgs. n. 165 del 2009) mira, quindi, a contemperare le esigenze e le<\/p>\n<p>aspirazioni professionali dei dirigenti, ai quali la legge garantisce espressamente pari<\/p>\n<p>opportunit\u00e0, con quelle della funzionalit\u00e0 delle amministrazioni&#8221; (SCCLEG n.<\/p>\n<p>3\/2013, poi ripresa da SCCLEG n. 2\/2016).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 ancora pi\u00f9 vero con riguardo ai conferimenti ex art. 19, comma 6, che disciplina<\/p>\n<p>l&#8217;immissione in servizio di personale dirigenziale non di ruolo, che non ha superato<\/p>\n<p>un concorso pubblico di accesso.<\/p>\n<p>In tale contesto normativo e giurisprudenziale \u00e8 opportuno, altres\u00ec, ricordare che<\/p>\n<p>nella Direttiva n. 10\/07, sebbene antecedente, gi\u00e0 si \u00e8 evidenziata la necessit\u00e0 &#8220;che le<\/p>\n<p>amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed<\/p>\n<p>oggettiva valutazione della professionalit\u00e0 e delle caratteristiche attitudinali&#8221;, in<\/p>\n<p>chiave comparativa, dei partecipanti e si \u00e8 richiesto che ciascuna Amministrazione<\/p>\n<p>adotti &#8220;il provvedimento di determinazione dei criteri di conferimento, di<\/p>\n<p>mutamento e di revoca degli incarichi dirigenziali, atto che, per il suo carattere di<\/p>\n<p>astrattezza e il suo contenuto di indirizzo \u00e8 di competenza del vertice politico&#8221;, in<\/p>\n<p>esecuzione delle clausole dei vigenti contratti collettivi per la dirigenza delle diverse<\/p>\n<p>Aree. Provvedimento che il MIUR ha adottato, con Direttiva n. 26 del 19 febbraio<\/p>\n<p>2008, citata nel provvedimento di nomina oggetto di controllo, in quanto recante<\/p>\n<p>criteri generali.<\/p>\n<p>La portata dirimente del difetto di presupposto legale del previo interpello, meglio di<\/p>\n<p>seguito illustrata, rende, in relazione al decreto in esame, ultroneo scendere a<\/p>\n<p>valutare la sussistenza, nel caso di specie, della sufficiente predeterminazione dei<\/p>\n<p>criteri di scelta da parte del dicastero e, di riflesso, della esaustivit\u00e0 della<\/p>\n<p>motivazione, dopo aver illustrato i principi giuridici e giurisprudenziali in materia.<\/p>\n<p>Per il prosieguo resta, in ogni caso, fermo &#8211; a carico dell&#8217;Amministrazione &#8211; l&#8217;onere<\/p>\n<p>di meglio esplicitare i criteri di scelta a priori, in occasione della pubblicazione<\/p>\n<p>dell&#8217;avviso, ostendendo il valore e, dunque, il &#8220;peso&#8221; che si intende attribuire ai<\/p>\n<p>diversi requisiti richiesti (in tal senso gi\u00e0 Sez. controllo Lazio delib. n.51\/2012,<\/p>\n<p>n.34\/2013 e n.37\/2013). Sulla corretta applicazione in concreto di tali criteri deve,<\/p>\n<p>poi, essere fondato il giudizio di preferenza espresso per giungere all&#8217;affidamento<\/p>\n<p>dell&#8217;incarico dirigenziale, giudizio la cui innegabile discrezionalit\u00e0 non pu\u00f2 tracimare<\/p>\n<p>in scelta basata sul mero intuitus personae e che, per superare positivamente il vaglio<\/p>\n<p>di legittimit\u00e0, deve rispondere ad una valutazione obiettiva ed essere illustrato da<\/p>\n<p>una motivazione coerente. Motivazione la cui analiticit\u00e0 \u00e8 soddisfatta quando,<\/p>\n<p>prendendo come riferimento il profilo professionale astrattamente richiesto per lo<\/p>\n<p>svolgimento delle attivit\u00e0 inerenti all&#8217;incarico dirigenziale da conferire ed<\/p>\n<p>analizzando, in chiave valutativa, le specifiche esperienze lavorative, di studio e<\/p>\n<p>scientifiche maturate dai candidati, si giunge ad individuare la figura pi\u00f9 idonea a<\/p>\n<p>svolgere in concreto le mansioni associate alla posizione da assegnare.<\/p>\n<p>I due aspetti permangono interconnessi, nel senso che la motivazione potr\u00e0 risultare<\/p>\n<p>carente sinch\u00e9 l&#8217;Amministrazione non riuscir\u00e0 a predeterminare adeguatamente, in<\/p>\n<p>chiave positiva, &#8220;gli elementi attraverso cui effettuare una valutazione concretamente<\/p>\n<p>significativa&#8221; (Sez. controllo Campania, delib. n. 218\/2017), rendendo<\/p>\n<p>preventivamente noti, nell&#8217;avviso, i titoli di istruzione e di perfezionamento e le<\/p>\n<p>esperienze professionali ritenuti necessari, in ordine di preminenza, per lo<\/p>\n<p>svolgimento dell&#8217;incarico. Si richiede anche, per il prosieguo, un maggiore sforzo<\/p>\n<p>motivazionale dell&#8217;Autorit\u00e0 nominante, da canalizzarsi, peraltro, anche<\/p>\n<p>nell&#8217;esplicitare le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto, in concreta<\/p>\n<p>applicazione dei criteri di scelta predeterminati nel modo pi\u00f9 oggettivo e<\/p>\n<p>riscontrabile possibile, a preferire il soggetto nominato rispetto agli altri richiedenti il<\/p>\n<p>medesimo incarico, considerato che la elevata specializzazione dell&#8217;incarico<\/p>\n<p>conferibile ex comma 6 richiede una motivazione di maggior rigore, con specifico<\/p>\n<p>riferimento alle funzioni correlate al posto assegnato ed agli obiettivi fissati, in<\/p>\n<p>relazione ai quali saranno poi valutati i risultati dirigenziali.<\/p>\n<p>La necessit\u00e0 di una adeguata motivazione risponde ad evidenti esigenze di<\/p>\n<p>trasparenza, peraltro ricollegandosi al c.d. &#8220;sistema trasparenza&#8221;, il cui alto valore<\/p>\n<p>anche alla luce del D. Lsg. n. 97\/2016 \u00e8 rimarcato come imprescindibile dallo stesso<\/p>\n<p>MIUR nel suo PTPC 2018-2020 e risulta necessario anche al fine di consentire ai<\/p>\n<p>partecipanti interessati di potersi tutelare in sede giurisdizionale, in ottemperanza a<\/p>\n<p>diritti costituzionalmente riconosciuti (art. 24 Cost.), nonch\u00e9 al giudice adito di poter<\/p>\n<p>controllare ex post che l&#8217;esercizio della discrezionalit\u00e0 amministrativa non sia<\/p>\n<p>trasmodato in arbitrio, per la violazione degli stessi &#8220;autolimiti&#8221; che la P.A. \u00e8 tenuta a<\/p>\n<p>porsi &#8211; e si \u00e8 a monte posta &#8211; come criteri della scelta discrezionale del nominato e<\/p>\n<p>che poi ne possono consentire un sindacato estrinseco di legittimit\u00e0 per eccesso di<\/p>\n<p>potere, se non una violazione di legge.<\/p>\n<p>Invero il comma 6 dell&#8217;art. 19 del D. Lgs. n.165\/2001, consente il conferimento di<\/p>\n<p>funzioni dirigenziali a tempo determinato &#8220;a persone di particolare e comprovata<\/p>\n<p>qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell&#8217;Amministrazione, che abbiano<\/p>\n<p>svolto attivit\u00e0 in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con<\/p>\n<p>esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano<\/p>\n<p>conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile<\/p>\n<p>dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete<\/p>\n<p>esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni<\/p>\n<p>statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per<\/p>\n<p>l&#8217;accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria,<\/p>\n<p>delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato&#8221;.<\/p>\n<p>Il carattere esaustivo della motivazione deve dunque rapportarsi a quanto<\/p>\n<p>specificamente richiesto dalla norma.<\/p>\n<p>Pertanto, essa deve dare contezza della sussistenza di entrambi i requisiti<\/p>\n<p>eccezionalmente legittimanti la nomina dirigenziale di dipendenti pubblici non<\/p>\n<p>muniti di qualifica dirigenziale o di privati &#8220;esterni&#8221;. Requisiti consistenti nella non<\/p>\n<p>rinvenibilit\u00e0 di competenze analoghe all&#8217;interno dell&#8217;Amministrazione conferente e<\/p>\n<p>nella &#8220;particolare e comprovata qualificazione professionale&#8221; del soggetto prescelto,<\/p>\n<p>costantemente valutati con rigore da questa Corte (SCCLEG, delib n. 10\/2006\/PREV<\/p>\n<p>e n. 18\/2010\/PREV, secondo cui &#8220;\u00e8 onere dell&#8217;amministrazione utilizzare al massimo<\/p>\n<p>il personale in servizio e ricorrere a contratti esterni solo nell&#8217;ipotesi di assoluta<\/p>\n<p>carenza di quel tipo di specializzazione&#8221;).<\/p>\n<p>L&#8217;avviso relativo all&#8217;interpello ex comma 6 non cita espressamente, tra le cause di<\/p>\n<p>esclusione, la iscrizione nei ruoli dirigenziali del MIUR.<\/p>\n<p>Per cui sarebbe auspicabile: a) che la carenza di tale requisito sostanziale venisse<\/p>\n<p>adeguatamente evidenziata, come motivo di esclusione, nei futuri avvisi di interpello<\/p>\n<p>per la messa a disposizione di posti ex art. 19 comma 6; b) che i requisiti professionali<\/p>\n<p>e di studio richiesti venissero esplicitati meglio e differenziati in rapporto allo<\/p>\n<p>specifico incarico da rivestire; c) che i criteri da porre alla base della scelta<\/p>\n<p>comparativa del soggetto da nominare venissero specificati e resi conoscibili a priori<\/p>\n<p>meglio che con un generico rinvio al combinato disposto dell&#8217;art. 19, comma 1, del D.<\/p>\n<p>Lgs. n.165\/2001 e del D.M. n.914 del 18\/12\/2014. Come del resto sollecitava a fare,<\/p>\n<p>con la nota del 23\/03\/2018, il medesimo MIUR, allegando uno schema-tipo di avviso<\/p>\n<p>in cui si legge: &#8220;le cui rispettive competenze sono definite nell&#8217;allegato 1&#8221; e<\/p>\n<p>avvertendo che &#8220;gli avvisi potranno essere integrati con ulteriori informazioni<\/p>\n<p>specifiche, tenuto conto delle competenze degli uffici e degli orientamenti degli<\/p>\n<p>organi di controllo regionali&#8221;.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno, altres\u00ec, ricordare che la Direttiva n.10\/07 del Ministro per le Riforme e<\/p>\n<p>le Innovazioni nella P.A. dettante i criteri per l&#8217;affidamento, il mutamento e la revoca<\/p>\n<p>degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali del Dipartimento della Funzione<\/p>\n<p>Pubblica recita che &#8220;una particolare attenzione deve essere dedicata poi ad evitare<\/p>\n<p>eccedenze, valutando in modo oculato, in un&#8217;ottica programmatoria, gli affidamenti a<\/p>\n<p>personale non dirigenziale (articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001) \u2026che non<\/p>\n<p>debbono andare a pregiudizio della posizione del personale dirigenziale di ruolo&#8221;,<\/p>\n<p>salvaguardando cos\u00ec il carattere di residualit\u00e0 dell&#8217;istituto in termini di ratio, oltre che<\/p>\n<p>nei limiti delle percentuali organiche previste dalla legge.<\/p>\n<p>Il comma 6 pone, l&#8217;obbligo di verificare previamente la carenza di risorse dirigenziali<\/p>\n<p>interne dotate di quella professionalit\u00e0 che si cerca, in vista dello specifico incarico da<\/p>\n<p>attribuire. Si tratta di principio che l&#8217;Amministrazione ben conosce ed \u00e8 chiamata ad<\/p>\n<p>applicare efficientemente, in quanto sia il DM n. 241\/2018, sia il precedente DM n.<\/p>\n<p>507\/2015, richiamano quale atto presupposto il DM n. 207\/2015. Esso, nel<\/p>\n<p>determinare, in conformit\u00e0 all&#8217;art. 1, comma 94 della L. n. 107 del 2015, i contingenti<\/p>\n<p>degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dei commi 5 bis e 6, recepisce in<\/p>\n<p>epigrafe, richiamandolo per esteso, il noto principio affermato dalla Sezione centrale<\/p>\n<p>secondo cui: &#8220;la non rinvenibilit\u00e0 nei ruoli dell&#8217;Amministrazione, deve, per converso,<\/p>\n<p>essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma, che,<\/p>\n<p>secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi,<\/p>\n<p>per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori di ruoli dirigenziali in<\/p>\n<p>ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonch\u00e9 di ottimizzazione<\/p>\n<p>della produttivit\u00e0 del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative<\/p>\n<p>professionali dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto&#8221; (SCCLEG delib.<\/p>\n<ol>\n<li>36\/2014).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non vi \u00e8 dubbio che, per verificare la sussistenza del primo requisito della &#8220;non<\/p>\n<p>rinvenibilit\u00e0 nei ruoli&#8221; occorra un previo interpello che consenta all&#8217;Amministrazione<\/p>\n<p>conferente di accertare l&#8217;insussistenza o l&#8217;indisponibilit\u00e0 delle professionalit\u00e0<\/p>\n<p>richieste per l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico, al suo interno, anzitutto tra i dirigenti di<\/p>\n<p>ruolo.<\/p>\n<p>\u00c8 stato da questa Corte evidenziato come: &#8220;La previa ricerca all&#8217;interno delle<\/p>\n<p>qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell&#8217;Amministrazione realizza, ad un tempo,<\/p>\n<p>l&#8217;interesse di quest&#8217;ultima alla migliore e pi\u00f9 efficiente utilizzazione delle risorse<\/p>\n<p>umane gi\u00e0 presenti e, contestualmente, l&#8217;interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi<\/p>\n<p>professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum&#8221; (Sez.<\/p>\n<p>controllo Abruzzo delib. n. 253\/2016). Ci\u00f2 in quanto &#8220;il sistema di provvista<\/p>\n<p>dirigenziale disciplinato dal citato d. lgs. n.165\/2001 considera come assolutamente<\/p>\n<p>eccezionale l&#8217;affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano<\/p>\n<p>superato il prescritto percorso di qualificazione concursuale per l&#8217;inserimento nel<\/p>\n<p>ruolo dirigenziale, che resta la modalit\u00e0 di reclutamento &#8220;fisiologica&#8221;, coerente con il<\/p>\n<p>dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici&#8221;<\/p>\n<p>(cos\u00ec SCCLEG n. 5\/2018, che ha ricusato il visto ad un incarico dato ex comma 6 ad<\/p>\n<p>un funzionario del MATTM e che richiama le proprie precedenti delibere n. 18\/2010<\/p>\n<p>e n. 5\/2011). Si pu\u00f2 pertanto procedere alla nomina ex comma 6 soltanto quando,<\/p>\n<p>all&#8217;esito di interpello, permangano scoperture organiche dirigenziali relative a posti<\/p>\n<p>di funzione, di elevata competenza specialistica, che non sia possibile coprire<\/p>\n<p>altrimenti che col ricorso a professionalit\u00e0 esterne all&#8217;Amministrazione nominante<\/p>\n<p>(non dirigenziali o finanche non pubbliche), onde assicurare la piena funzionalit\u00e0 dei<\/p>\n<p>relativi Uffici, quando a ricoprire i medesimi sia necessaria una figura di comprovata<\/p>\n<p>e particolare qualificazione professionale.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 consolidato l&#8217;assunto che a tal fine non possa reputarsi sufficiente un&#8217;unica<\/p>\n<p>procedura selettiva, contemporaneamente rivolta ai dirigenti interni e all&#8217;esterno, in<\/p>\n<p>quanto non sarebbe in linea col dettato e la ratio della norma, perch\u00e9 &#8220;La procedura<\/p>\n<p>prevista dal dettato dell&#8217;art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165\/2001 e<\/p>\n<p>ss.mm.ii., pone in capo all&#8217;Amministrazione un onere di previa verifica circa la<\/p>\n<p>sussistenza delle risorse umane interne, in possesso dei requisiti professionali<\/p>\n<p>richiesti dall&#8217;incarico, determinando una necessaria funzionalizzazione della<\/p>\n<p>procedura valutativa a tale obiettivo prioritario, rimettendo a una fase successiva ed<\/p>\n<p>eventuale, conseguente all&#8217;esito infruttuoso della prima, la ricerca all&#8217;esterno<\/p>\n<p>finalizzata al conferimento di un incarico ai sensi del comma 6, che, in ogni caso,<\/p>\n<p>deve discendere da una rinnovata volont\u00e0 discrezionale dell&#8217;Amministrazione<\/p>\n<p>medesima, debitamente motivata&#8221; (SCCLEG n. 36\/2014\/PREV, che richiede due<\/p>\n<p>procedure distinte e successive nel tempo).<\/p>\n<p>Cos\u00ec delineati i presupposti salienti dell&#8217;istituto, corre l&#8217;obbligo di evidenziare che,<\/p>\n<p>nelle premesse del provvedimento in esame, non \u00e8 presente alcun richiamo<\/p>\n<p>all&#8217;avvenuto, previo, espletamento di procedure di interpello interno.<\/p>\n<p>L&#8217;Amministrazione nominante, neppure in sede di contraddittorio ha fornito la<\/p>\n<p>prova documentale atta a dimostrare che il posto dirigenziale in questione, insieme<\/p>\n<p>ad altri di seconda fascia, sia stato preventivamente offerto ai dirigenti interni al<\/p>\n<p>MIUR, in quanto esso non risulta ricompreso nell&#8217;interpello n. 3063 del 15 febbraio<\/p>\n<p>2018 prodotto in pubblica adunanza.<\/p>\n<p>Siffatta carenza, ad avviso del Collegio, risulta dunque preclusiva ai fini<\/p>\n<p>dell&#8217;ammissione al visto ed alla registrazione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, si richiama l&#8217;attenzione del dicastero sull&#8217;esigenza di curare<\/p>\n<p>maggiormente, per l&#8217;innanzi, la completezza della premessa decretativa degli atti<\/p>\n<p>inviati al controllo preventivo di questa Sezione, di modo che, ove si tratti di nomine<\/p>\n<p>dirigenziali effettuate ex comma 6, nell&#8217;epigrafe del provvedimento vengano citati gli<\/p>\n<p>estremi del previo interpello destinato ai dirigenti MIUR, requisito necessario a<\/p>\n<p>fondare la legittimit\u00e0 dell&#8217;intera procedura, in ossequio ai precetti illustrati, nonch\u00e9,<\/p>\n<p>nella specie, anche il DM 10 agosto 2015 n. 598, di determinazione del contingente<\/p>\n<p>ispettivo. Soltanto all&#8217;esito di tale infruttuoso tentativo si potr\u00e0 fare legittimamente<\/p>\n<p>ricorso ad una procedura mirata a selezionare un dirigente ex comma 6, ricorrendo a<\/p>\n<p>professionalit\u00e0 esterne ai ruoli dirigenziali della P.A. conferente, tra soggetti che<\/p>\n<p>potranno essere scelti (ove non si ritenga di conferire l&#8217;incarico a pubblici dirigenti<\/p>\n<p>esterni al dicastero ex comma 5 bis) tra i seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li>pubblici dipendenti &#8211; del dicastero nominante o di altre P.A. &#8211; con qualifica<\/li>\n<\/ol>\n<p>non dirigenziale, ma con un quinquennio di esperienza in qualifiche previste<\/p>\n<p>come abilitanti l&#8217;accesso alla dirigenza;<\/p>\n<ol>\n<li>privati dirigenti da almeno 5 anni o non dirigenti, ma muniti di &#8220;particolare<\/li>\n<\/ol>\n<p>specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze<\/p>\n<p>di lavoro maturate per almeno un quinquennio&#8221;;<\/p>\n<ol>\n<li>altri soggetti indicati: docenti universitari, magistrati e procuratori dello stato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Orbene, il disposto generico della disposizione non consente di porre in un ordine di<\/p>\n<p>stretta priorit\u00e0 le categorie elencate e, neppure di affermare, come sarebbe logico e<\/p>\n<p>rispondente a canoni di buona amministrazione, che, prima di pubblicare gli avvisi<\/p>\n<p>degli incarichi conferibili ex comma 6, i posti dirigenziali non generali vacanti<\/p>\n<p>vengano resi disponibili, dopo il bando effettuato a beneficio dei dirigenti interni ai<\/p>\n<p>ruoli del MIUR, anche ai dirigenti comunque pubblici, che potrebbero ambire quel<\/p>\n<p>posto in base al comma 5 bis.<\/p>\n<p>Volendo, ad ogni buon conto, stante l&#8217;opacit\u00e0 legislativa, far salva la discrezionalit\u00e0<\/p>\n<p>dell&#8217;Amministrazione, i principi di buon andamento e di economicit\u00e0 cui deve essere<\/p>\n<p>improntata l&#8217;attivit\u00e0 amministrativa impongono, quanto meno, di supportare pi\u00f9 che<\/p>\n<p>adeguatamente, proprio sotto il profilo motivazionale, la soluzione adottata in sede<\/p>\n<p>di nomina ex comma 6. Ci\u00f2 onde evidenziare per quali ragioni sia stata reputata<\/p>\n<p>maggiormente confacente alla soddisfazione dell&#8217;interesse pubblico e, soprattutto,<\/p>\n<p>onde dimostrare il secondo requisito della &#8220;comprovata qualificazione professionale&#8221;<\/p>\n<p>richiesto dall&#8217;art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165\/2001. \u00c8 opportuno richiamare<\/p>\n<p>l&#8217;attenzione sulla importanza di tale requisito, che deve essere, anzitutto, ben<\/p>\n<p>esplicitato, a monte, nel bando e poi ben motivato, a valle, in relazione alla specifica<\/p>\n<p>diversit\u00e0 ed aggiuntivit\u00e0 delle prestazioni che l&#8217;estraneo \u00e8 in grado di rendere,<\/p>\n<p>rispetto a quelle dei dirigenti gi\u00e0 in servizio; il che deve essere valutato<\/p>\n<p>dall&#8217;Amministrazione conferente in stretta connessione con la particolarit\u00e0 dei<\/p>\n<p>compiti, come la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha gi\u00e0 da tempo<\/p>\n<p>puntualizzato (SCCLEG n.36\/2014\/PREV).<\/p>\n<p>Ne consegue che la sussistenza di detto requisito non pu\u00f2 essere desunta da un<\/p>\n<p>generico rinvio alla adeguatezza delle esperienze risultanti dal curriculum vitae del<\/p>\n<p>candidato, ma deve essere &#8211; in relazione a tali nomine ex comma 6 &#8211; analiticamente<\/p>\n<p>motivata, con maggior rigore, rispetto alla nomina effettuata ex comma 5 bis, sulla<\/p>\n<p>scorta dei requisiti di partecipazione pi\u00f9 stringenti posti nell&#8217;avviso ed in<\/p>\n<p>applicazione dei criteri di scelta specificamente enunciati, nel medesimo, con un<\/p>\n<p>maggiore margine di definizione. Criteri che consentano di comparare le specifiche<\/p>\n<p>esperienze lavorative e accademiche maturate dai candidati, per realizzare l&#8217;interesse<\/p>\n<p>pubblico a selezionare il soggetto pi\u00f9 idoneo ad essere nominato in un posto<\/p>\n<p>reputato di alta specializzazione, individuando il dirigente pi\u00f9 capace di realizzare<\/p>\n<p>gli obiettivi dirigenziali, mediante lo svolgimento in concreto delle mansioni<\/p>\n<p>associate alla posizione da assegnare.<\/p>\n<p>Sotto questi aspetti il provvedimento all&#8217;esame si presenta carente di apprezzabile ed<\/p>\n<p>esaustiva motivazione.<\/p>\n<p>Proprio con riferimento agli incarichi dirigenziali ex comma 6, questa Corte ha da<\/p>\n<p>tempo affermato che \u00e8 &#8220;principio ormai ampiamente consolidato nella<\/p>\n<p>giurisprudenza amministrativa quello che richiede procedure pi\u00f9 rigorose, al fine di<\/p>\n<p>motivare le scelte operate, in presenza di un potere ampiamente discrezionale<\/p>\n<p>dell&#8217;Amministrazione&#8221; (SCCLEG n. 10\/2010\/PREV).<\/p>\n<p>N\u00e9 deriva, altres\u00ec, l&#8217;esigenza di una futura diversa valutazione del &#8220;peso&#8221; dei titoli<\/p>\n<p>culturali, scientifici e professionali presi come base valutativa, nel senso che,<\/p>\n<p>nell&#8217;ambito delle procedure selettive finalizzate a nominare i dirigenti, ai fini delle<\/p>\n<p>nomine sia ex comma 5 bis sia ex comma 6 dell&#8217;art.19 citato, non potranno essere<\/p>\n<p>utilizzati &#8211; a monte &#8211; i medesimi criteri di scelta, ma dovr\u00e0 essere identificato quel<\/p>\n<p>quid pluris richiesto come necessario per supportare una nomina dirigenziale operata<\/p>\n<p>ai sensi del comma 6. Se non saranno, ancor prima, resi preventivamente noti &#8211;<\/p>\n<p>nell&#8217;avviso &#8211; i titoli di studio e le esperienze professionali peculiari richiesti quali<\/p>\n<p>requisiti di partecipazione, per lo svolgimento dell&#8217;incarico ex comma 6, in modo da<\/p>\n<p>evidenziarne i profili di alta specializzazione, prima che delineare i criteri di scelta<\/p>\n<p>che ne stabiliscano la priorit\u00e0, in modo differenziato per ciascun ufficio da assegnare,<\/p>\n<p>vi saranno inevitabili ricadute in termini di carenza motivazionale nel decreto<\/p>\n<p>sottoposto a controllo e si rischier\u00e0 comunque di trasformare &#8211; quello che deve<\/p>\n<p>restare un istituto eccezionale &#8211; in un mero strumento di copertura delle ordinarie<\/p>\n<p>carenze organiche residuali per assegnare i cosiddetti &#8220;posti di risulta&#8221; a soggetti che<\/p>\n<p>presentano una preferenzialit\u00e0 correlata in prevalenza all&#8217;aver rivestito quelle stesse<\/p>\n<p>funzioni da tempo risalente (ed \u00e8 proprio il caso della &#8230; che risulta esercitare<\/p>\n<p>lo stesso incarico dal 2010, senza soluzione di continuit\u00e0).<\/p>\n<p>La norma citata, per converso, consente di derogare all&#8217;ordinario sistema di<\/p>\n<p>provvista delle professionalit\u00e0 dirigenziali e di attingere a un bacino pi\u00f9 ampio di<\/p>\n<p>quello dei dirigenti iscritti nei ruoli interni, per poter acquisire professionalit\u00e0 esterne<\/p>\n<p>altamente specializzate e qualificate, in via del tutto eccezionale e dopo aver valutato,<\/p>\n<p>in termini effettivi la necessit\u00e0 di ricorso ad incarichi esterni, anche in un&#8217;ottica<\/p>\n<p>comparativa di costi e benefici rispetto ad altre soluzioni, quali, ad esempio, per i<\/p>\n<p>posti in relazione ai quali sia reputato possibile, il conferimento di un incarico<\/p>\n<p>interinale ad un dirigente gi\u00e0 titolare di altro incarico.<\/p>\n<p>Diversamente opinando e non circoscrivendo l&#8217;istituto nei confini di rigorosi limiti<\/p>\n<p>qualitativi e quantitativi (limiti riconosciuti costituzionali dalla Consulta nella sent.<\/p>\n<p>n.324\/2010), si rischierebbe di aprire il fianco, nella parte in cui siano nominati<\/p>\n<p>dirigenti soggetti che non appartengono al settore pubblico, ad un pericoloso vulnus<\/p>\n<p>al principio che ai pubblici uffici si accede mediante concorso, creando di fatto un<\/p>\n<p>&#8220;surrettizio canale di reclutamento parallelo rispetto alle forme ordinarie&#8221; (SCCLEG,<\/p>\n<p>delibera n. 36\/2014\/PREV) e di far lievitare i costi del personale.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno, infine, ricordare l&#8217;obbligo di pubblicazione, specificamente previsto<\/p>\n<p>dall&#8217;art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33\/2013, degli estremi degli atti di conferimento<\/p>\n<p>di incarichi a soggetti estranei alla P.A., obbligo che permane sino a tre anni<\/p>\n<p>successivi alla cessazione dall&#8217;incarico (comma 4), la cui omissione determina, ai<\/p>\n<p>sensi del successivo comma 3, responsabilit\u00e0 dirigenziale a carico di chi non ha<\/p>\n<p>ottemperato alla pubblicazione e finanche l&#8217;irrogazione di una sanzione pecuniaria.<\/p>\n<p>4) In relazione alla censurata natura fuorviante del bando, siccome diretto a<\/p>\n<p>&#8220;dirigenti amministrativi di ruolo&#8221;, mentre ha per oggetto posti dirigenziali non<\/p>\n<p>generali disponibili &#8220;presso l&#8217;Amministrazione centrale&#8221;, come gi\u00e0 rilevato in fatto,<\/p>\n<p>trattasi di circostanze poi rettificate in pubblica adunanza, ove si \u00e8 esplicitato trattarsi<\/p>\n<p>di incarico riservato a soggetti privi della qualifica di dirigenti MIUR e da svolgersi<\/p>\n<p>presso una struttura periferica (USR), nonch\u00e9 disciplinato dal D.P.R. 28\/03\/2013, n.<\/p>\n<p>80, recante &#8220;Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di<\/p>\n<p>istruzione e formazione&#8221; (in particolare art. 5).<\/p>\n<p>5) In conclusione, considerato il quadro normativo sopra delineato, come interpretato<\/p>\n<p>dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza, non risulta rispettato il disposto del<\/p>\n<p>comma 6 e vi \u00e8 stato anche un illegittimo travalicamento dei limiti di discrezionalit\u00e0<\/p>\n<p>propri dell&#8217;Amministrazione, in quanto il provvedimento di rinnovo di incarico \u00e8<\/p>\n<p>stato adottato senza il previo interpello dei dirigenti interni potenzialmente<\/p>\n<p>interessati alle funzioni dirigenziali conferite e, dunque, non \u00e8 stata adeguatamente<\/p>\n<p>comprovata, prima di procedere alla nomina, la impossibilit\u00e0 di rinvenire analoghe<\/p>\n<p>professionalit\u00e0 nei ruoli dell&#8217;Amministrazione nominante.<\/p>\n<p>La posizione dirigenziale conferita ex comma 6 non risulta, infatti, inclusa<\/p>\n<p>nell&#8217;interpello n. 3063 del 15 febbraio 2018, che ha reso disponibili ai dirigenti interni<\/p>\n<p>ai ruoli del MIUR, una serie di posti dirigenziali di Area 1, di livello non generale<\/p>\n<p>(c.d. &#8220;seconda fascia&#8221;) in imminente scadenza, n\u00e9 la sua vacanza e disponibilit\u00e0<\/p>\n<p>risultano essere state pubblicizzate in altro valido modo, prima che fosse emanato<\/p>\n<p>l&#8217;avviso relativo alla procedura selettiva che ha poi condotto alla nomina della<\/p>\n<p>Prof.ssa &#8230;, in base al citato comma 6.<\/p>\n<p>In conclusione, non \u00e8 stato comprovato, neppure mediante produzione documentale<\/p>\n<p>in Pubblica Adunanza, lo svolgimento di un previo interpello interno da parte<\/p>\n<p>dall&#8217;Amministrazione nominante, la cui infruttuosit\u00e0 era il presupposto legittimante<\/p>\n<p>la conferibilit\u00e0 dell&#8217;incarico dirigenziale ad un soggetto esterno, salva pur sempre la<\/p>\n<p>verifica e la dimostrazione che fosse dotato della particolare specializzazione<\/p>\n<p>richiesta (specializzazione che, peraltro, non pare cos\u00ec immediatamente desumibil<\/p>\n<p>dal profilo professionale risultante dal curriculum: laurea in filosofia, abilitazione<\/p>\n<p>all&#8217;insegnamento di storia e filosofia).<\/p>\n<p>Considerato che la nominata svolge lo stesso incarico dirigenziale senza soluzione di<\/p>\n<p>continuit\u00e0 dal 3 maggio 2010, si osserva incidentalmente che la registrazione dell&#8217;atto<\/p>\n<p>le avrebbe consentito di permanere nelle medesime funzioni dirigenziali per 11 anni<\/p>\n<p>di seguito, lasso temporale di durata che, pur non trattandosi di posto considerato ad<\/p>\n<p>alto rischio corruzione, sarebbe risultato scarsamente compatibile col principio di<\/p>\n<p>rotazione costituente il cardine della normativa Anac.<\/p>\n<p>Il Collegio ritiene che il provvedimento sottoposto a controllo preventivo, sia<\/p>\n<p>censurabile per le illustrate violazioni di legge e ne ricusa il visto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO<\/p>\n<p>RICUSA Il VISTO E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE<\/p>\n<p>al D.D.G. n. 258 del 12 aprile 2018, di nomina triennale ai sensi del comma 6 dell&#8217;art.<\/p>\n<p>19 del D. Lgs. n.165\/2001 della Dr.ssa &#8230; &#8230; a dirigente di livello non<\/p>\n<p>generale, con funzione tecnico-ispettiva presso l&#8217;USR Lazio (Prot. Cdc n.1654 del 24<\/p>\n<p>aprile 2018).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DISPONE<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>che la presente deliberazione sia trasmessa all&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per il<\/p>\n<p>Lazio nonch\u00e9, per conoscenza, alla Ragioneria Territoriale dello Stato e che sia curata,<\/p>\n<p>dall&#8217;Autorit\u00e0 emanante il provvedimento registrato, la pubblicazione della stessa sul<\/p>\n<p>proprio sito Internet istituzionale, in ottemperanza agli articoli 2 e 31 del D. Lgs.<\/p>\n<p>2013, n. 33 (come sostituiti dall&#8217;art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 2016, n. 97), con invito<\/p>\n<p>a dare comunicazione a questa Sezione regionale di controllo, nei successivi 30<\/p>\n<p>giorni, dell&#8217;avvenuto adempimento dell&#8217;obbligo di pubblicazione suddetto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Depositato in Segreteria il 5 dicembre 2018<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte dei Conti del \u00a0Lazio ha precisato che le amministrazioni possono conferire incarichi dirigenziali a soggetti che non sono dirigenti solamente se accertano preventivamente, mediante interpello, la non rinvenibilit\u00e0 della professionalit\u00e0 all&#8217;interno; esse, inoltre, devono darsi dei rigorosi e predeterminati criteri per la scelta del soggetto cui conferire l&#8217;incarico stesso, sapendo che questa soluzione..<\/p>\n<p><a class=\"btn btn-default read-more\" href=\"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/conferimento-di-incarichi-dirigenziali\/\">Read more <span class=\"fa fa-angle-right\"><\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1042","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1042"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1043,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042\/revisions\/1043"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exalumnimasterpa.it\/eampa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}